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Impianti fotovoltaici al catasto

Energie rinnovabili di
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Una nota della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita` dell`agenzia del Territorio, ha stabilito l’obbligo di iscrizione nel catasto degli impianti solari, quali opifici, e la possibilità di costituire diritti su di essi


La Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita` dell`agenzia del Territorio, ha stabilito che gli impianti fotovoltaici vanno accatastati.
Questo è quanto riportato da una nota emessa il 26 settembre scorso.

Nel documento si legge: “Gli impianti si accertano nella categoria D/1 Opifici e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici.”

La posizione assunta dalla Direzione su questo argomento fa chiarezza su un aspetto rilevante per un numero crescente di operatori, infatti il legislatore non ha mai individuato in modo esatto la natura giuridica degli impianti.
Molteplici sono invece le tipologie di contratto, diffuse, per prassi, al fine di disciplinare costruzione, installazione e utilizzo delle strutture.

Grazie soprattutto al meccanismo di incentivazione della produzione di elettricita` da fonte solare, si stima che in Italia negli ultimi anni siano stati installati circa 8,030 impianti di produzione di energia, per una potenza complessiva di oltre 83 megawatt.

Questo vuoto legislativo determina rischi rilevanti di ``lacunosita`` e ``impertinenza`` delle regolamentazioni negoziali e una possibile erronea implementazione dei percorsi autorizzativi in sede amministrativa.

È rilevante osservare però che esiste una certa complessità per effettuare una classificazione giuridica degli impiantifotovoltaici, la quale è dovuta a diversi aspetti:
1) la nozione di ``bene immobile`` formulata dal Codice civile definisce come tale, oltre al suolo, «gli edifici e` le altre costruzioni - anche se unite transitoriamente al suolo - e in genere tutto cio` che e` artificialmente incorporato al suolo»;
2) la Circolare 14/2007 della Direzione centrale catasto e pubblicita` immobiliare dell`agenzia del Territorio classifica le centrali eoliche - strutturalmente affini ad alcuni tipi d`impianti fotovoltaici e accomunate a questi ultimi della produzione di energia - quali ``opifici``, ovvero unita` immobiliari;
3) la sentenza della Corte di cassazione 16824/2006 imponeva di tenere conto delle turbine ai fini della determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche.

Con la nota del 26 settembre, la Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita` dell`agenzia del Territorio ha ufficializzato cosi` il proprio orientamento: «I pannelli fotovoltaici possono essere assimilati per evidente analogia alle turbine delle centrali idroelettriche».

Inoltre, con questo documento, la Direzione, assume la posizione della sentenza 16824 con riferimento alle turbine delle centrali elettriche ribadendo che «...non rileva il mezzo di unione tra ``mobile`` ed ``immobile`` per considerare il primo (turbina) incorporato al secondo (centrale elettrica), quel che conta e` l`impossibilita` di separarli senza sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe piu` una centrale elettrica)».

In conclusione si può affermare che l’inquadramento dell`impianto fotovoltaico quale opificio e della classificazione dei pannelli solari alla stregua di una ``turbina`` comporta la loro necessaria individuazione e dichiarazione catastale, quindi sarà giuridicamente possibile il sorgere di diritti su di essi , sulla base della loro particolare natura.