Quando si parla di Bonus edilizi basta una casella sbagliata per creare un problema. E a volte, anche se l’intenzione è chiara, ciò che conta davvero è ciò che viene comunicato al Fisco. È qui che nasce un caso interessante per imprese e professionisti: cosa succede quando l’opzione inviata è errata e i termini per correggerla sono ormai scaduti? La risposta dell’Agenzia delle Entrate non lascia spazio a interpretazioni.
La vicenda prende avvio da una società che ha effettuato interventi agevolati con bonus facciate e superbonus su un condominio. Le fatture riportavano “sconto in fattura”, ma la comunicazione telematica inviata dall’intermediario ha selezionato, per errore, “cessione del credito”. Il problema è emerso solo dopo: il credito 2023 era già stato accettato e compensato, mentre quello del 2024 risultava ancora in attesa.
La società ha quindi chiesto se l’errore potesse essere considerato formale, richiamando precedenti in cui l’Agenzia aveva ammesso rettifiche prima dell’utilizzo del credito. Secondo la sua interpretazione, tutti gli elementi sostanziali erano presenti e la correzione sarebbe stata coerente con la volontà dei condomini.
Bonus edilizi e opzione errata: la risposta del Fisco
L’Agenzia, però, ha richiamato l’articolo 121 del decreto “Rilancio”: l’opzione deve essere comunicata con l’apposito modello entro il 16 marzo dell’anno successivo e, una volta scaduti i termini, non è più modificabile. In passato esisteva la strada della remissione in bonis, ma il decreto-legge 39/2024 l’ha eliminata, rendendo la procedura molto più rigida.
È possibile intervenire solo quando l’errore incide sulla spettanza della detrazione o sul destinatario del credito e l’opzione resta valida. Ma non quando, come in questo caso, il credito è già stato accettato o deriva da una comunicazione non corretta ormai consolidata.
Risultato: anche se i condomini avevano scelto lo sconto in fattura, l’opzione efficace resta quella trasmessa - cioè la cessione del credito. Le conseguenze sono immediate: il credito può essere utilizzato in compensazione in dieci rate e potrà essere ceduto solo a soggetti qualificati, senza possibilità di accesso alle condizioni previste per lo sconto in fattura.
In sintesi, la volontà privata non basta. Senza una comunicazione formale corretta, l’opzione resta quella risultante al Fisco, e non può essere più modificata. La società potrà quindi usare il credito o cederlo, ma esclusivamente nei limiti previsti per la cessione a soggetti qualificati.
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