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Due decreti per rilanciare l’edilizia scolastica

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Registrati alla Corte dei Conti e successivamente pubblicati sul sito del Miur due differenti decreti che rappresentano un passo in avanti per il miglioramento delle scuole italiane

L’edilizia scolastica non può più essere trascurata. Troppe scuole sono obsolete, fatiscenti e soprattutto pericolose per gli studenti e per chi ci lavora. Un passo in avanti è stato fatto con la registrazione alla Corte dei Conti e con la successiva pubblicazione sul sito del Miur di due differenti decreti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il Decreto adeguamento antincendio

Con il decreto 13 febbraio 2019, n. 101, viene ripartita tra le regioni la somma complessiva di euro 114.160.000,00, ai fini della concessione di contributi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.

Grazie a questo provvedimento oltre duemila edifici scolastici non in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi potranno essere messi a norma ed essere dotati di tale importante e obbligatorio documento. L’elenco degli interventi è contenuto in un allegato nel quale sono riportati tutti gli interventi finanziati, e anche quelli ancora in attesa di essere finanziati, suddivisi per Regione, con indicati gli importi assegnati per ogni singolo intervento. Sono infatti previsti contributi da parte del Miur fino ad un massimo di 50 milioni per le scuole del primo ciclo e fino ad un massimo di 70 milioni per le scuole del secondo ciclo.

Gli enti locali inseriti nell’elenco degli interventi finanziati, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, per come individuati dagli specifici piani regionali, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, nei limiti dei contributi ad essi destinati.

Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito in dodici mesi decorrenti dalla data di adozione decreto 13 febbraio 2019, n. 101, pena la decadenza dal contributo. Il termine si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori principali.

Gli enti locali beneficiari possono chiedere fino al 20% del finanziamento, mentre la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’aggiudicazione dei lavori e viene erogata a saldo, a seguito dell’avvenuto certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non sono nelle disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni delle somme, e l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

Il Decreto palestre

Con il decreto 11 febbraio 2019, n. 94, viene ripartita tra le regioni la somma complessiva di euro 50.000.000,00, finalizzata al finanziamento di interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive.

Grazie a questo provvedimento, saranno 91 gli edifici scolastici che saranno dotati di una palestra oppure, ove esistente, potranno ottenere un intervento di riqualificazione e messa a norma della stessa.

L’elenco degli interventi è contenuto in un allegato nel quale sono riportati tutti gli interventi finanziati, suddivisi per Regione, con indicati gli importi assegnati per ogni singolo intervento.

Gli enti locali inseriti nell’elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito in dodici mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto 11 febbraio 2019, n. 94, pena la decadenza dal contributo. Il termine si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

Gli enti locali beneficiari possono chiedere fino al 20% del finanziamento; la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o delle spese maturate dall’ente, come specificato nel decreto.

Le economie di gara non sono nelle disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. Anche in questo caso, al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni delle somme, e l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.