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Eco e sisma bonus: ecco i codici per recuperare lo sconto in fattura

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Dall’Agenzia delle Entrate arrivano tutte le indicazioni utili ai fornitori che devono recuperare il credito d’imposta ceduto dal cliente in cambio dello sconto in fattura

Torniamo a parlare del tanto discusso sconto in fatturaper eco e sisma bonus. Si tratta della possibilità, per chi commissiona interventi che danno diritto a queste due agevolazioni fiscali (per efficienza energetica e miglioramento antisismico), di chiedere al fornitore uno sconto pari all’ammontare della detrazione, cedendogli il credito d’imposta.

Il fornitore lo recupera, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, così come stabilisce il provvedimento del 31 luglio 2019, con le modalità attuative delle nuove disposizioni.

I fornitori titolari del credito, a loro volta, hanno anche la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Codici tributo e modalità di recupero dello sconto

Con la risoluzione 96/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2019 sono istituiti i codici tributo che consentono il “recupero”. Sono:

- il “6908” per l’Ecobonus;

- il “6909” per il Sismabonus.

Sempre in tema di eco e sisma bonus, con la risoluzione n. 94/E vengono, invece, rinominati i codici tributo “6890” e “6891”, con l’aggiunta dei precisi riferimenti normativi.

Nel modello di pagamento F24, i codici tributo vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Poiché i crediti ceduti sono quelli risultanti dalle comunicazioni di opzione inviate all’Agenzia delle Entrate dai diretti beneficiari delle detrazioni, affinché possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario accetti gli stessi crediti, utilizzando le funzionalità presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Per quanto riguarda l’anno di riferimento, deve essere riportato quello in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.