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Cessione del credito: come rifiutare quella già accettata?

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Cessione del credito: come rifiutare quella già accettata?
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Ecco il modello che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all’Agenzia delle Entrate il rifiuto della cessione del credito già accettata

È possibile richiedere il rifiuto della cessione del credito già accettata, successiva alla prima o allo sconto in fattura? La risposta è sì. Come? Ce lo dice l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024.

Il Fisco fornisce istruzioni sia nel caso di errata accettazione da parte del cessionario che in realtà intendeva rifiutare la cessione, sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”. Accompagna la circolare il modello che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata.

In estrema sintesi, l’articolo 121 del Dl “Rilancio” (decreto legge n. 34/2020) consente ai titolari delle detrazioni spettanti per determinati interventi edilizi di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per la cessione del corrispondente credito o per lo sconto in fattura. L’esercizio dell’opzione (prima cessione) deve essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite con il provvedimento del 3 febbraio 2022. Provvedimento seguito dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, con la quale l’Amministrazione, tra l’altro, ha fornito le istruzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni delle prime cessioni, prevedendo che l’annullamento delle stesse debba essere richiesto attraverso l’invio, tramite Pec di un apposito modello al Centro operativo Servizi fiscali di Venezia.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ai tanti quesiti

Tanto premesso, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti su particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti, con la circolare odierna, l’Agenzia indica la via da seguire, nel dettaglio, nei casi in cui:

a) la cessione successiva alla prima sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

b) il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In entrambi i casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti, che deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

Eventuali richieste già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità, precisa la circolare, dovranno essere nuovamente inviate secondo queste indicazioni.

Inoltre, la circolare precisa che:

- se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, se non sia stata ulteriormente ceduta oppure opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

- se la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

L’Agenzia ricorda che i “crediti tracciabili” sono i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate (articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020). A tal fine, al credito è attribuito un “codice identificativo univoco” da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Queste disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 - penultimo periodo), che restano non tracciabili.

Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Comunicazione di crediti non utilizzabili

Con un paragrafo ad hoc, la circolare specifica che se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (articolo 25 comma 1, del decreto legge n. 104/2023), dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023 (vedi articolo “Bonus non utilizzabili, comunicazioni tramite “Piattaforma cessione crediti”). L’utilizzo di quest’ultima procedura, a differenza della soluzione operativa per le altre ipotesi descritte, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.