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Chiarimenti sulla detrazione Iva per l’acquisto di immobili

Edilizia di
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Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica

Detrazione Iva ad ampio raggio per l’acquisto di immobili residenziali. È una delle principali novità previste dalla Legge di stabilità 2016, illustrata nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate.

L’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 si detrae al 50% dall’Irpef dovuta. L’agevolazione mira afavorire la ripresa del mercato immobiliare e si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da imprese che applicano l’Iva all’atto del trasferimento, quindi imprese costruttrici.

Il beneficio si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.

La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo effettivamente pagato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, va ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Rientra nell’agevolazione anche la pertinenza, a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale.

Prorogata la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che si estende anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, relativamente gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.