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Codice Appalti: Anac pubblica nuove Linee Guida

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Il testo, relativo all’ Offerta economicamente più vantaggiosa, ricalca l’impianto approvato dopo la consultazione online, ma contiene alcune modifiche formulate con il parere del Consiglio di Stato

Il 5 Ottobre scorso, è stato pubblicato il testo definitivo dall’Anac della determinazione n. 1005 del 21 settembre 2016, recante, “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il testo ricalca l’impianto approvato dopo la consultazione online, e in più contiene alcune modifiche formulate con il parere del Consiglio di Stato. Dal testo viene evidenziato che le Stazioni Appaltanti avranno ampia discrezionalità nella definizione delle modalità con cui valutare le offerte. Di seguito le principali disposizioni:

- le stazioni appaltanti devono motivare con rigore l’eventuale scelta di aggiudicare gli appalti al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 5;

- paragrafo II, relativo ai “criteri di valutazione”: la definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale. “Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc”. Ognuno di questi obiettivi “per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile”;

- le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I criteri devono, quindi, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori;

- non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime, incluso il prezzo, con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara;

- paragrafo III relativo alla ponderazione: il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, deve essere, di regola, limitato; ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi, come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura.