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Codice appalti: chiarimenti Anac sugli affidamenti diretti

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L’affidamento diretto alle in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori rispettando i paletti di codice e direttive UE

L’Anac ha deliberato dei chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192 del nuovo Codice appalti, in tema di affidamenti diretti alle società in house nelle more dell’emanazione da parte dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, pubblicati con un comunicato soltanto il 7 settembre.

Si ricorda che il nuovo Codice prevede che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house, istituito presso l’Anac, avvenga dopo una valutazione di specifici requisiti che l’Autorità stessa deve definire con proprio atto.

Nelle more della predisposizione di tale atto, il comunicato Anac chiarisce che l’affidamento diretto alle in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori rispettando i paletti previsti da codice e direttive UE (definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’art. 192).

La priorità della definizione di tale disciplina risiede nella necessità di garantire una maggiore trasparenza di questo tipo di affidamenti.

Le domande di iscrizione all’elenco, comunque, potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto dell’Autorità. Quindi si può affidare, rispettando appunto i suddetti paletti, a prescindere dall’aver già inoltrato la domanda di iscrizione.