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Prima casa, i cinque anni si contano dall'acquisto

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L’Agenzia delle En


Il socio di una cooperativa a proprieta` divisa, che acquista l`abitazione usufruendo delle agevolazioni ``prima casa`` (IVA al 4%, o imposta di registro al 3%, e ipotecarie e catastali in misura fissa), decade da tali benefici se rivende l`immobile prima del quinto anno successivo alla data del rogito notarile, a prescindere dalla data in cui ha ottenuto l`assegnazione provvisoria della medesima abitazione.

Questo quanto precisato dall`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 67/E del 17 marzo 2009, in risposta ad un quesito posto da un socio di una cooperativa a proprieta` divisa, che chiedeva di sapere se il termine dei cinque anni successivi all`acquisto dell`abitazione, entro il quale non e` possibile rivendere l`immobile pena la decadenza dai benefici ``prima casa`` (prevista dalla Nota II-bis, punto 4, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986), debba intendersi decorrente dalla data del rogito definitivo d`acquisto o da quella, precedente, di assegnazione della medesima abitazione da parte della cooperativa.

Tale momento, secondo l`Agenzia delle Entrate, comincia a decorrere dalla data del rogito, tenuto conto che la cooperativa rimane proprietaria dell`immobile fino all`assegnazione definitiva al socio, momento in cui si avra` il relativo trasferimento del diritto di proprieta`.

Infatti, l`art.98 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo Unico delle Disposizioni sull`edilizia popolare ed economica) stabilisce che il socio della cooperativa, a seguito dell`assegnazione in via provvisoria, vanta sull`immobile, oltre al possesso (``ius possidendi``), anche il diritto ad acquistarne la proprieta`. Quindi, fino al momento dell`assegnazione definitiva al socio (che si avra` solo con il rogito notarile), proprietaria dell`immobile rimane la cooperativa.

Inoltre, come gia` chiarito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1196/2000, ai fini delle agevolazioni ``prima casa``, e` la data di registrazione della compravendita che ``segna la nascita della possibilita` (e del dovere) dell`ufficio di acclarare la non spettanza del beneficio, richiedendo il versamento della maggiore somma dovuta in applicazione dell`aliquota ordinaria``.

Pertanto, qualora l`abitazione sia ceduta entro il quinquennio successivo al rogito notarile d`acquisto, il socio decade dalle agevolazioni ``prima casa``, dovendo pertanto versare la differenza tra l`imposta ordinaria (IVA al 10%, o registro al 7%) e quella ridotta applicata in sede d`acquisto, maggiorata della sanzione pari al 30% di tale differenza e degli interessi.