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Abruzzo, sospensione del pagamento dei contributi

Lavori pubblici di
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Una circolare dell’Inps fornisce


L`Inps, con la circolare del 21 aprile scorso, ha diramato alcune indicazioni operative circa la sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive, oltre che la sospensione dei termini per il versamento dei contributi, disposti con ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 e del 9 aprile 2009.

La circolare allega anche il Decreto della Presidenza del Consigliodel 16 aprile scorso con il quale sono stati ufficialmente individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all`art. 1 comma 1 dell`ordinanza 3754 del 9 aprile scorso.

Per cio` che concerne la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche` i termini relativi a processi esecutivi, mobiliari e immobiliari e relativi ad ogni altro titolo di credito con forza esecutiva di data anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonche` i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, l`Inps ha ribadito che la sospensione fino al 31 dicembre 2009, e` disposta per i soggetti che alla data del 5 aprile scorso erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita` lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma.

Per cio` che concerne poi la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore sino al 30 novembre 2009, l`Inps ha confermato che tale sospensione e` concessa per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni previdenziali e che operavano, alla data del 5 aprile, nei comuni di cui al Dpcm 16 aprile 2009, non essendo sufficiente che nei luoghi interessati si trovi la sede legale senza dipendenti.

La sospensione e` rivolta al settore privato.

Il datore di lavoro sospendera` il pagamento della quota posta a proprio carico unitamente a quella posta a carico del lavoratore; diversamente, laddove il datore di lavoro trattenga dalla busta paga la quota a carico del lavoratore, dovra` riversarla nei termini di legge.

La sospensione comportera` che gli interessati potranno inviare le denunce telematiche e gli e-mens non oltre il 30 novembre 2009.

Ai fini del beneficio i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza alla sede Inps competente, contenente la specifica dei requisiti richiesti ai fini della sospensione.

L`Inps ha inoltre precisato che i pagamenti che vengono sospesi sono quelli con scadenza legale nel periodo 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009.

In particolare, per cio` che concerne i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi mediante DM10, la sospensione riguardera` i periodi di paga di competenza marzo 2009 a ottobre 2009 le cui posizioni contributive saranno contraddistinte dal codice 2Q.