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Accesso nei cantieri: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto

Lavori pubblici di
Il "Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici" entrerà in vigore il 25 settembre


Sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 recante "Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici".

Nell'articolo 1 del provvedimento rubricato come "Oggetto e ambito di applicazione" viene precisato che:

- le disposizioni del regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

- sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre, consta complessivamente di 7 articoli così rubricati:

- oggetto e ambito di applicazione
- Accessi ed accertamenti nei cantieri
- Informazioni antimafia
- Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri
- Procedimento per l'audizione degli interessati
- Acquisizione e gestione informatica dei dati
- Entrata in vigore

La presente legge finalizzata a contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa si applica anche negli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria di euro 4.845.000.

Il provvedimento, che dà attuazione al c.d. pacchetto sicurezza della Legge n. 94/2009, intende colmare un vuoto nei controlli antimafia nel settore delle costruzioni che, sono unicamente basati secondo la normativa vigente (DPR 252/98), su di una verifica preventiva documentale condotta dalla stazione appaltante in fase di gara tramite la richiesta di presentazione del certificato antimafia della Camera di Commercio all'impresa partecipante, completo di "nulla osta antimafia" e mai su verifiche sui cantieri.

Secondo la normativa in vigore, solamente per i lavori sopra la soglia europea sono previsti anche i controlli successivi in cantiere oltre alla acquisizione, da parte dei soggetti pubblici che intendono stipulare, approvare o autorizzare i contratti con privati, dell'informativa antimafia concernente la verifica circa l'insussistenza di tentativi mafiosi.

Considerato che le situazioni concrete hanno dimostrato che le infiltrazioni mafiose tendono ad insinuarsi soprattutto negli appalti sotto soglia, il Governo ha inteso rafforzare la vigilanza in tutte le opere pubbliche a prescindere dagli importi.

Nell'ambito di applicazione sono ricompresi tutti i soggetti presenti in cantiere, che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti.

La direzione dei controlli verrà affidata ai prefetti, che hanno ereditato la competenza dell'Alto Commissario antimafia, e saranno svolti da gruppi interforze. In caso di segnalazioni di infiltrazioni mafiose da parte del gruppo interforze, la valutazione circa il provvedimento da emettere spetterà al prefetto che, se ritiene l'impresa a rischio, può rilasciare un'informativa antimafia ovvero una segnalazione del pericolo che corre l'impresa o il subappaltatore.

E' sempre prerogativa del prefetto ascoltare in via preventiva l'impresa prima di emettere ogni tipo di provvedimento anche per verificare se la situazione può essere subito sanata. Una volta emessa, l'informativa antimafia va comunicata a tutti i soggetti pubblici compresa la stazione appaltante.