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Acqua: 55 milioni di euro restituiti dai gestori e una black list degli inadempienti

Energie rinnovabili di
Restituzione ai consumatori di 55 milioni di euro da parte di 71 gestori del servizio idrico

L’Autorità per l’energia ha stabilito la restituzione ai consumatori di 55 milioni di euro da parte di 71 gestori del servizio idrico. La restituzione è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l’abolizione della remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato il 21 luglio 2011, e l’introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa calcolata secondo i criteri approvati dall’Autorità.  Le società di gestione interessate dovranno accreditare l’importo ai circa 11 milioni di utenti domestici coinvolti già nella prossima bolletta dell’acqua.
 
Alla delibera sono allegati  gli elenchi degli Enti d’Ambito che hanno rispettato i tempi e le modalità di calcolo dei rimborsi secondo i criteri indicati dall’Autorità, ma anche una sorta di ‘black list’ degli Enti d’Ambito che non hanno mai risposto al regolatore.
Il provvedimento non ha invece ricadute per le società che applicano il cosiddetto metodo ‘ex Cipe’ in quanto non  prevedeva la remunerazione del capitale investito.  
 
La somma restituita è stata calcolata prendendo come riferimento  la remunerazione del capitale investito indicata dai Piani degli Enti d’Ambito per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, al netto degli oneri finanziari e fiscali effettivamente sostenuti e degli accantonamenti  per la svalutazione  crediti nella misura ritenuta efficiente. Ciò nel pieno rispetto del principio del full cost recovery indicato dalle normative europee e confermato dalla Corte Costituzionale.
 
Per individuare la quota parte della tariffa da restituire l’Autorità ha utilizzato   criteri coerenti col c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 e nel quale  sono già considerati gli effetti del referendum abrogativo. Questi criteri sono  confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato, nel quale si  afferma che anche nell’ambito della restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recovery, e nella recente sentenza del Tar Lombardia 779/14.
 
Nello specifico, l’importo oggetto di rimborso è riferito ai circa 5 mesi trascorsi dall’esito del referendum fino all’entrata in vigore, il 1 gennaio 2012, del metodo tariffario transitorio, con il quale, tra i criteri di calcolo individuati per la determinazione delle tariffe, l’Autorità esclude la remunerazione del capitale investito.