Acquisto crediti da Superbonus: il guadagno è tassabile?

di Marco Zibetti
Nuovo chiarimento sui crediti derivanti dal Superbonus: una risposta del Fisco ridefinisce regole, criteri e impatti per professionisti e associazioni

Riguardo al Superbonus arrivano nuove indicazioni che cambiano le regole del gioco per professionisti e associazioni: una risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quando il vantaggio economico legato all’acquisto dei crediti edilizi diventa imponibile e quando, invece, resta fuori dal perimetro fiscale. Un tema tecnico, ma con effetti concreti sulla gestione delle compensazioni e sulla determinazione del reddito. Ecco cosa emerge dal chiarimento ufficiale.
Con la risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia ha precisato che il differenziale positivo generato dall’acquisto di bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale costituisce reddito di lavoro autonomo imponibile ai fini Irpef e Irap a partire dal 2024. Il nuovo trattamento scatta con l’entrata in vigore della riforma del reddito di lavoro autonomo, che ha introdotto il principio di onnicomprensività. Restano invece esclusi da qualsiasi tassazione i crediti acquistati fino al 2023, anche se utilizzati in compensazione negli anni successivi.

Acquisto crediti da Superbonus: il caso concreto

Il chiarimento nasce da un interpello presentato da un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che, tra il 2022 e il 2025, ha acquistato da terzi crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110%, pagando un corrispettivo inferiore al valore nominale. I crediti, non legati all’attività professionale degli associati, sono stati poi utilizzati in compensazione secondo le regole vigenti.
L’associazione chiedeva se, alla luce della riforma entrata in vigore nel 2024, l’agio derivante dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto dovesse essere tassato, per trasparenza, in capo agli associati ai fini Irpef e ai fini Irap. In particolare, si domandava se l’eventuale imponibilità riguardasse anche i crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati successivamente. Secondo la tesi prospettata, il differenziale non sarebbe comunque riconducibile al reddito professionale.
L’Agenzia delle Entrate arriva però a conclusioni diverse. Con il Dlgs n. 192/2024 è stato riscritto l’articolo 54 del Tuir, estendendo la nozione di reddito di lavoro autonomo a tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività, comprese operazioni non direttamente connesse alla prestazione professionale, ma alla gestione economica complessiva. In questo nuovo quadro, anche l’acquisto dei crediti edilizi rientra tra le componenti rilevanti.
Dal punto di vista temporale, prevale il principio di cassa: il costo sostenuto per acquistare il credito rileva nell’anno in cui avviene il pagamento, mentre il valore nominale assume rilievo nel periodo d’imposta in cui il credito è effettivamente utilizzato in compensazione. Di conseguenza, l’agio maturato sui crediti acquistati dal 2024 concorre alla formazione del reddito imponibile.
Diverso il trattamento per i crediti acquistati fino al 2023: su questi, l’Agenzia conferma che non si genera alcun reddito imponibile, nemmeno se l’utilizzo in compensazione avviene dal 2024 in poi. Il vantaggio economico resta quindi escluso sia dall’Irpef sia dall’Irap.


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