Quando l’inquilino smette di pagare, il problema non è solo l’incasso mancato, ma anche le imposte già versate. Se ti trovi alle prese con un affitto non percepito, sappi che esiste una via per recuperare quanto pagato in più. Scopriamo cosa dice l’Agenzia delle Entrate, in risposta al seguente quesito di una contribuente.
“In qualità di proprietario di un immobile locato, come posso recuperare le maggiori imposte versate per dei canoni di locazione scaduti e non percepiti dall’affittuario?”
La risposta di Andrea Santoro su FiscoOggi
L’articolo 26 del Tuir disciplina la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, nonché la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d’imposta successivi. Il primo comma, ultimo periodo, prevede che per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. Tale credito può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e, comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso il contribuente, qualora non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare, entro i predetti termini di prescrizione, apposita istanza di rimborso.