In caso di acquisto di box pertinenziale, la detrazione Irpef del 36% spetta anche nell`ipotesi in cui il pagamento, mediante bonifico, sia disposto nello stesso giorno della stipula del rogito, con qualche ora di anticipo rispetto alla conclusione dell`atto ed in mancanza di un preliminare registrato.
Nell`ipotesi di acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione, ovvero da cooperative edilizie, la detrazione del 36% spetta unicamente se i lavori sono eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, mentre e` esclusa se i lavori sono stati avviati nel 2007.
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti contenuti, rispettivamente,nella Risoluzione dell`Agenzia delle Entrate n.7/E del 13 gennaio 2011, e nella risposta del Ministero dell`Economia e Finanze all`interrogazione parlamentare n.5-04025 del 12 gennaio 2011, con riferimento a due specifiche fattispecie di applicabilita` della detrazione del 36%.
1. Acquisto di box pertinenziale
Come noto, la detrazione del 36%, introdotta dall`art.1, della legge 449/1997, a partire dal periodo d`imposta 1998, e` attualmente applicabile per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 48.000 euro per unita` immobiliare.
La medesima agevolazione spetta, altresi`, per la costruzione, ovvero per l`acquisto di box pertinenziali nuovi e, in tale ipotesi, e` commisurata alle spese di realizzazione dell`autorimessa, attestate dall`impresa costruttrice mediante un`apposita dichiarazione. Per tale fattispecie, la detrazione del 36% spetta a condizione che sussista il vincolo pertinenziale tra l`abitazione ed il box, risultante dall`atto di acquisto.
In merito alla prova dell`esistenza del vincolo di pertinenzialita`, l`Agenzia delle Entrate si era espressa, in passato, chiarendo che, in presenza di pagamenti, effettuati con bonifico prima della stipula dell`atto di vendita, la detrazione del 36% e` applicabile unicamente a condizione che sia stato gia` stipulato un contratto preliminare, regolarmente registrato, da cui risulti il vincolo pertinenziale tra l`abitazione e l`autorimessa.
Pertanto, in base a tale restrittivo orientamento, in assenza di un contratto preliminare regolarmente registrato, da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell`immobile e nell`ipotesi di pagamento del corrispettivo (totale o in acconto) prima del rogito, tali importi non rilevano ai fini della detrazione del 36%, anche se la stipula del contratto definitivo e` avvenuta nel medesimo periodo d`imposta del pagamento.
Con la R.M. n.7/E/2011, l`Agenzia delle Entrate torna nuovamente sulla questione, e chiarisce che, pur in mancanza di un contratto preliminare registrato, la detrazione del 36% viene riconosciuta se il pagamento delle spese di acquisto del box viene disposto, mediante bonifico, nella stessa data della stipula del rogito, ma in un orario antecedente alla conclusione dell`atto.
In tale ipotesi, osserva l`Amministrazione finanziaria, anche se, al momento del pagamento, non sussiste ancora il vincolo pertinenziale tra l`autorimessa e l`abitazione, il beneficio puo` essere, comunque, riconosciuto ove la pertinenzialita` venga attribuita nell`arco della medesima giornata, mediante la conclusione dell`atto di compravendita.
In sostanza, in assenza di preliminare registrato, gli importi corrisposti per l`acquisto del box pertinenziale rilevano, ai fini del 36%, anche se versati nello stesso giorno (e non prima), della stipula del rogito.
2. Acquisto di abitazioni poste in fabbricati ristrutturati
Dal 1° gennaio 2002, l`art.9, comma 2, della legge 448/2001 ha previsto l`applicabilita` della detrazione del 36% nell`ipotesi di acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedano anche alla successiva vendita, o assegnazione.
Tale ulteriore agevolazione, da calcolare in modo forfetario, sul 25% del corrispettivo di acquisto, entro il limite massimo di 48.000 euro, e` stata prorogata per diversi periodi d`imposta. In particolare, la legge Finanziaria 2006 aveva riconosciuto l`applicabilita` del beneficio per gli acquisti di abitazioni effettuati entro il 30 giugno 2007, a condizione che gli interventi di integrale ristrutturazione dell`edificio fossero ultimati entro il 31 dicembre 2006.
Successivamente, la legge Finanziaria 2007 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2007, la sola detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, senza prolungare, contestualmente, l`applicabilita` del beneficio per l`acquisto delle unita` abitative poste in fabbricati ristrutturati.
Quest`ultima agevolazione e` stata, infatti, reintrodotta dalla legge Finanziaria 2008, con specifico riferimento agli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2013, a condizione che i lavori sull`edificio vengano ``eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012``.
La formulazione letterale di quest`ultima disposizione sembrerebbe escludere dal beneficio gli acquisti di fabbricati nella specifica ipotesi in cui i relativi lavori di ristrutturazione siano stati avviati nel corso del 2007, con un`evidente lacuna normativa rispetto al regime applicabile per i periodi d`imposta successivi.
Sulla questione, e` stata formulata l`interrogazione parlamentare n.5-04025/2010 presso la VI Commissione (Finanze) della Camera, alla quale il Ministero dell`Economia e Finanze ha risposto nella persona del Sottosegretario Sonia Viale, che ha, in sostanza, confermato la citata disposizione.
In particolare, e` stato chiarito che l`esclusione dall`applicabilita` del beneficio, per quanto riguarda i fabbricati ristrutturati nel 2007, deriva da un`espressa volonta` del Legislatore, e non puo` essere sanata in via di interpretazione.
In tal senso, nella risposta viene richiamato anche l`orientamento dell`Agenzia delle Entrate, che, nella propria Guida aggiornata al 2010 «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it), chiarisce che l`agevolazione spetta unicamente a partire dal 2008, senza continuita` con il periodo d`imposta precedente.
In merito, stante l`orientamento restrittivo dell`Amministrazione finanziaria, l`ANCE auspica un ripensamento dell`attuale disposizione legislativa, mediante l`introduzione della possibilita` di fruire della detrazione per l`acquisto di abitazioni ristrutturate nell`ipotesi in cui l```ultimazione`` dei lavori avvenga a partire dal 1° gennaio 2008, a prescindere dalla data di inizio degli stessi.
In tal modo, come manifestato anche dall`ANCE nelle competenti sedi istituzionali, verrebbe eliminata la disparita` di trattamento fra gli acquisti di unita` abitative ristrutturate nel 2007, e le compravendite di abitazioni i cui lavori di recupero incisivo sono stati eseguiti a partire dal periodo d`imposta 2008.