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Agevolazioni per il risparmio energetico

Lavori pubblici di
Nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in ambito della detrazione del 55%,

Con Circolare n.21E l'Agenzia delle Entrate da alcuni chiarimenti in ambito detrazione 55%:

- nel caso di interventi per i quali non e` previsto il collaudo (come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l`invio della documentazione all`ENEA, puo` coincidere con quella documentata dal soggetto che ha eseguito gli stessi (o da altro tecnico che compila la scheda informativa), mentre non puo` ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;

- qualora per le spese di riqualificazione energetica, fosse riconosciuta al contribuente l`assegnazione di eventuali contributi (comunitari, regionali o locali), il beneficio non puo` essere riconosciuto, neanche per le spese eccedenti le quote non rimborsate dal contributo.

Inoltre, nel caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente alla fruizione della detrazione del 55%, il contribuente dovra` restituire la detrazione gia` utilizzata in dichiarazione, anche per la parte non coperta da contributo, mediante presentazione di una dichiarazione correttiva ovvero integrativa a proprio sfavore

- nell`ipotesi di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato, in un fabbricato in cui solo parte delle unita` immobiliari e` dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione del 55% non spetta per l`intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unita` nelle quali tale impianto era presente, ripartendone proporzionalmente l`importo, sulla base delle quote millesimali riferite a ciascuna di esse;

- il mancato o tardivo invio all`Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, non comporta la decadenza dall`agevolazione, ferma restando l`applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall`art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l`omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie;

- per quanto riguarda le modalita` di fruizione della detrazione del 55%, nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, spettante all`utilizzatore dell`immobile:

1) sono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d`impresa, per cui non sussiste l`obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale
2) gli adempimenti documentali richiesti (obbligo di comunicazione all`Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in piu` periodi d`imposta, invio della scheda informativa all`ENEA) devono essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (utilizzatore del bene), fermo restando che la societa` di leasing dovra` fornire una documentazione attestante la conclusione dell`intervento e l`ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione.

- nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all`Enea, entro 90 giorni dal termine dell`intervento, il contribuente puo` correggerne il contenuto, inviando una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedente, insieme all`attestato di qualificazione energetica ove richiesto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa puo` essere portata in detrazione.