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Al via la liberalizzazione della manutenzione straordinaria

Lavori pubblici di
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Pubblicata in G.U. la legge 73/10 (di conversione del dl 40/10) che ha ampliato la gamma di attività edilizie realizzabili senza titolo abilitativo. Niente più Dia per gli interventi di manutenzione straordinaria


E` stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del Decreto - Legge 40/2010 che all`art. 5 sostituisce integralmente la disposizione contenuta nell`art. 6 TU Edilizia (DPR n. 380/2001) che disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.

In particolare, viene ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attivita` di edilizia libera.

Tra questi la piu` rilevante e` la manutenzione straordinaria (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), ivi compresa l`apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento delle unita` immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.

Prima dell`inizio dei lavori e` comunque obbligatorio per tale intervento comunicare all`amministrazione comunale il nominativo dell`impresa a cui affidare i lavori oltre a disporre delle ulteriori eventuali autorizzazioni.

Unitamente alla comunicazione di inizio lavori e` obbligatorio anche trasmettere all`amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza ne` con l`impresa ne` con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita`, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.

La mancata comunicazione dell`inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica sono sanzionate con una somma pari a 258 euro. Tale sanzione puo` essere ridotta di due terzi se la comunicazione venga effettuata spontaneamente nel corso dell`intervento.

Da ultimo, il provvedimento dispone che le Regioni a statuto ordinario possono: estendere la disciplina anche ad interventi edilizi ulteriori a quelli previsti; individuare ulteriori interventi edilizi per i quali sia obbligatoria la trasmissione della relazione tecnica; stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.

Si segnala, infine, che durante l`esame al Parlamento per la conversione del Decreto-Legge il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno con il quale si e` impegnato a prevedere che il soggetto interessato agli interventi di manutenzione straordinaria debba allegare alla comunicazione di inizio lavori anche la documentazione prevista dall`art. 90 comma 9 lett. b) e c) del Dlgs 81/2008 ossia il documento unico di regolarita` contributiva.