"Un chiarimento atteso, importante e, speriamo, definitivo sui requisiti indispensabili che le casse edili devono garantire" è il commento del Presidente Aniem (l'Associazione delle pmi edili manifatturiere) Dino Piacentini alla Circolare del Ministero del Lavoro dello scorso 2 Maggio, che, in modo inequivoco, conferma che "le Casse abilitate sono tenute ad osservare il c.d. principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse".
Lo stesso Ministero ritiene tale condizione un "requisito imprescindibile" ricordando come una norma del Codice dei Contratti (art. 252, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006) già preveda l'impossibilità di rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva per le casse edili che non applicano il principio di reciprocità.
Piacentini apprezza, in particolare, l'impegno del Ministero a definire gli elementi costitutivi, imprescindibili di "questi enti bilaterali che hanno assunto un ruolo centrale nel controllo della regolarità e della correttezza comportamentale delle imprese edili".
"Si deve prendere atto che le casse edili esercitano ormai una funzione pubblica che va al di là della loro originaria natura di enti contrattuali, e che, come tale, impone il rispetto di principi e regole comuni a tutto il sistema. La Circolare ministeriale - conclude Piacentini - è un contributo autorevole, forte e chiaro all'esigenza di garantire comportamenti corretti".
Particolarmente determinata, in questo senso, è la parte finale del pronunciamento ministeriale dove si precisa ulteriormente che non possono definirsi Casse edili "gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità.Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge".