Appalti, agevolazioni per pmi e consorzi

Lavori pubblici di Marco Zibetti
L’Ance esamina la norma del ddl sullo sviluppo, approvato dal Senato, che dal 1° luglio abolisce il divieto per consorzi stabili e consorziati di partecipare alla stessa gara, per appalti sotto 1 mln di euro


Il 26 maggio scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1082/B recante ``Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`  nonche` in materia di processo civile``. Il disegno di legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene, tra l`altro, un`importante disposizione per il settore dei lavori pubblici, afferente alla disciplina dei consorzi stabili.

Si tratta, in particolare, dell`articolo 17 del provvedimento con il quale, al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto ed incentivare l`accesso alle pubbliche gare da parte delle imprese medio-piccole, si prevede che, a far data dal 1° luglio 2009, e` abrogato il divieto di partecipazione congiunta alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, previsto per gli appalti entro il milione di euro ai quali si applica l`esclusione automatica delle offerte anomale, dall`articolo 36, comma 5, terzo periodo del codice dei contratti pubblici.

Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa al divieto di partecipazione congiunta alle gare dei consorzi stabili e delle imprese consorziate, contenuta al citato articolo 36, e` stata modificata dal terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 152/2008).

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte con il terzo correttivo, la disciplina attuale prevede che, in linea generale, il divieto di partecipazione congiunta operi esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Viceversa, nel caso di appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, per i quali l`amministrazione abbia optato per l`esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto si estende a tutte le imprese consorziate, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state o meno indicate in sede di offerta quali esecutrici dei lavori.

Quest`ultima previsione e` oggetto dell`abrogazione disposta dal disegno di legge in commento. Ne consegue che, a partire dal 1° luglio prossimo, la disciplina sul divieto di partecipazione congiunta alle gare del consorzio e dei consorziati e` identica a prescindere dalla soglia di importo dell`appalto. Infatti, per effetto di quanto disposto all`articolo 17, anche nel caso di appalti contenuti entro il milione di euro, ai quali si applichi l`esclusione automatica delle offerte anomale, il divieto riguardera` unicamente i consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori.

Analoga abrogazione e` stata disposta anche per i consorzi fra societa` cooperative e fra imprese artigiane, rispetto ai quali l`articolo 37, comma 7 del codice contiene una disciplina sul divieto di partecipazione congiunta alle gare identica a quella prevista dall`articolo 36 per i consorzi stabili.


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