Appalti: dall’Anac una novità per l’accesso agli atti

di Marco Zibetti
In materia di appalti, Anac chiarisce quando gli atti di gara devono essere accessibili e in quali casi è possibile limitare la diffusione delle offerte tecniche

Un recente intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce quali informazioni possano essere rese disponibili agli operatori economici coinvolti negli appalti e in quali casi sia possibile limitarne la divulgazione. Un orientamento che punta a rafforzare le garanzie di controllo e tutela per le imprese, con importanti ricadute sulle future contestazioni davanti al giudice amministrativo.
Con il Comunicato del Presidente n. 10, approvato dal Consiglio di Anac il 6 maggio 2026, l’Autorità ha precisato che le stazioni appaltanti non devono oscurare dati, notizie o informazioni contenuti nella documentazione di gara, salvo il caso dell’offerta tecnica per la quale l’operatore economico abbia motivato la richiesta di riservatezza e tale richiesta sia stata accolta.

Appalti e accesso agli atti: l’Anac in linea con il Consiglio di Stato

La posizione espressa da Anac è in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 61 del 2026. Secondo i giudici amministrativi, la documentazione resa disponibile attraverso le piattaforme digitali deve essere accessibile senza limitazioni, fatta eccezione per le parti dell’offerta tecnica oggetto di un legittimo oscuramento. Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che il legislatore ha già stabilito in via preventiva la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto ad altri interessi, inclusa la tutela della privacy, ferma restando la protezione dei segreti tecnici e commerciali.
Lo stesso principio è stato recepito nell’ultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, approvato da Anac con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026.
La disciplina è contenuta nell’articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici, che riconosce ai candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi il diritto di accedere integralmente all’offerta dell’aggiudicatario, oltre che ai verbali e agli atti, dati e informazioni che hanno portato all’aggiudicazione. La norma prevede inoltre la reciproca consultazione della documentazione relativa agli operatori classificati nelle prime cinque posizioni della graduatoria, salvo eventuali oscuramenti, totali o parziali, dell’offerta tecnica richiesti e motivati dall’impresa interessata.


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