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Appalti sottosoglia: sono possibili anche le gare?

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Appalti sottosoglia: sono possibili anche le gare?
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Anac è stata chiamata a fornire il proprio parere sulla possibilità o meno di utilizzare negli appalti sottosoglia comunitari le procedure di gara ordinarie

Dall’Anac, Agenzia Nazionale Anticorruzione, arriva un interessante parere a proposito degli appalti sottosoglia e della possibilità di procedere con le gare. Approfondiamo la questione.

Anac è stata chiamata a fornire il proprio parere sulla possibilità o meno di utilizzare, nel sottosoglia comunitario, procedure di aggiudicazione maggiormente articolate (le procedure ordinarie) in luogo di quelle indicate dal legislatore ovvero procedimenti (nel caso dell’affidamento diretto) e procedure (nel caso della procedura negoziata) maggiormente semplificate.

Nel quesito si pone la questione della possibilità (o meno) “di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a un milione di euro”. Viene evidenziato che la procedura (in luogo del previsto affidamento diretto), “in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori, appare maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza, secondo quanto opportunamente esplicitato nella motivazione del provvedimento di indizione della procedura stessa”.

Appalti sottosoglia: il parere dell’Anac

Rispondendo ai dubbi dell’amministrazione interpellante, l’Autorità anticorruzione, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti ritiene “debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.

Unico limite: il principio di risultato, che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. In sostanza, pur potendo il Rup scostarsi dalla disposizione (che in verità è perentoria), è comunque tenuto a chiarire, almeno a livello interno, le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro. Il Rup quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell’affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio/in modo più efficace.

 

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