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Appalti: un chiarimento sull’Iva in caso di ritardi

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Appalti: un chiarimento sull’Iva in caso di ritardi
Il Fisco chiarisce come gestire fiscalmente negli appalti le somme extra pagate per ritardi: quando diventano corrispettivi soggetti a IVA e non risarcimenti

Un recente caso mette in luce un tema delicato per chi opera negli appalti: cosa succede, sotto il profilo IVA, quando il committente deve riconoscere all’impresa costruttrice somme aggiuntive per ritardi o maggiori costi? La risposta n. 215 del 20 agosto 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento importante, che può incidere sulla gestione fiscale di molte aziende del settore.
La vicenda riguarda una società incaricata di costruire un edificio che, a causa di ritardi, ha citato in giudizio la società appaltante chiedendo il rimborso dei maggiori oneri sostenuti. In base alla sentenza, l’appaltante dovrà versare all’impresa somme ulteriori rispetto al prezzo originario. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali importi non hanno natura risarcitoria, poiché l’opera è stata comunque ultimata, ma costituiscono un corrispettivo supplementare soggetto a IVA.
L’Amministrazione finanziaria ricorda che, per stabilire se una somma rientra o meno nel campo IVA, occorre distinguere tra corrispettivo per un servizio ricevuto e risarcimento per inadempimenti o irregolarità contrattuali. La normativa (articolo 3, comma 1, Dpr n. 633/1972) stabilisce che sono imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo” derivanti da contratti d’opera, appalto e altri obblighi di fare, non fare o permettere. Al contrario, l’articolo 15 dello stesso Dpr esclude dalla base imponibile interessi moratori e penali per ritardi nell’adempimento.
Un altro criterio richiamato dall’Agenzia è il nesso diretto tra la prestazione resa e le somme percepite: se i versamenti rappresentano l’effettivo corrispettivo di un servizio individuabile, sussiste l’imponibilità IVA; se manca questa correlazione, il presupposto viene meno (come chiarito anche da diverse sentenze della Corte di giustizia UE).
Nel caso esaminato, pur essendo somme dovute per ritardi, il contratto di appalto è giunto a termine e l’edificio è stato completato: l’appaltante beneficia dell’opera realizzata. Per questo, gli importi riconosciuti all’impresa non sono qualificabili come penale o risarcimento, ma come integrazione del prezzo pattuito, da assoggettare a IVA.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

In sintesi, quando l’esecuzione di un appalto viene portata a termine e il committente versa ulteriori somme per coprire costi sopravvenuti, queste vanno considerate come corrispettivi aggiuntivi e non come indennizzi. Un orientamento che rafforza la necessità di valutare con attenzione, in fase contrattuale e contabile, l’inquadramento fiscale di ogni pagamento extra.


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