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Approvato il Decreto sull'efficienza degli usi finali dell'energia.

Energie rinnovabili di
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento per l’attuazione della direttiva 2006/32/CE

Roma – Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 30 maggio, il Decreto Legislativo 115/08 per l' "attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2008 .
E’ quindi in vigore il provvedimento in base al quale l'Italia dovrà ridurre i consumi energetici del 10% entro il 2016.

Le misure adottate dal Governo, introducono, anche in Italia, la normativa varata dall’UE allo scopo di "contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la definizione di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.”

Con questo provvedimento si vogliono eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;, ma anche creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali
Il CDM è intervenuto definendo: obiettivi indicativi, meccanismi, incentivi e un quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari a tale scopo.

Nel testo vengono introdotte misure sulla semplificazione delle procedure amministrative e regolamentari con la finalità di eliminare alcune imperfezioni esistenti che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia..

"Abbiamo approvato il decreto elaborato nei mesi scorsi – ha detto il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola - visto che la direttiva europea andava recepita entro il 2 giugno. Il Consiglio dei Ministri ha tuttavia concordato di apportare con nuovo provvedimento in una delle prossime sedute alcuni miglioramenti significativi per semplificare ulteriormente le procedure per gli interventi di efficienza energetica ed estendere l'area di applicazione delle agevolazioni per gli impianti di produzione".

Come spiegato da Scajola, il Consiglio dei Ministri, ha quindi approvato il decreto, con l’ intenzione di apportare, successivamente alcuni miglioramenti per semplificare le procedure ed estendere l'area di applicazione degli incentivi alla realizzazione di impianti con energie rinnovabili.

Fra i miglioramenti previsti dal Ministero ricordiamo;

  • Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici e di cogenerazione.


Il Decreto prevede semplificazioni per le realizzazioni di impianti solari termici, impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici ed impianti eolici di altezza non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro.
I lavori relativi alla realizzazione di questi impianti saranno classificati come interventi di manutenzione ordinaria. Per tale ragione non sarà più necessaria la DIA., ma .sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune di competenza.
Le disposizioni in oggetto sono valide fino all’emanazione di una normativa specifica da parte delle Regioni che disciplineranno la materia, in termini di limiti di esenzione minima.

La disciplina agevolata verrà estesa anche agli impianti di produzione, alimentati con fonti rinnovabili o cogenerazioni ad alto rendimento, da 10 a 20 Megawatt elettrici.
Il decreto prevede quindi che per la realizzazione degli impianti di cogenerazione. sarà necessaria l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle vigenti norme in tema di tutela ambientale, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Nel decreto, inoltre, non si parla più di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, bensì di impianti di potenza termica inferiore ai 300 MW

Tali semplificazioni, per la realizzazione di interventi di coibentazione e isolamento degli edifici, realizzazione di impianti solari e singoli generatori eolici di piccola dimensione e impianti di cogenerazione, sono stati introdotti allo scopo di agevolare gli scambi commerciali, nel rispetto dei principi del mercato e della concorrenza

  • Istituzione dell’ Agenzia nazionale per l’efficienza energetica


Il decreto del Governo istituisce l’“Agenzia nazionale per l’efficienza energetica”; ente che avrà il compito di monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi; nonché di assicurare l'informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico.

Tale ufficio è affidato all’Enea.- Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente.

L’Agenzia avrà il compito di predisporre, ogni anno, un Rapporto per l’efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico indicati dai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente nei Piani di azione sull’efficienza energetica .
Inoltre è prevista una maggiore efficacia dei "certificati bianchi", ovvero i crediti ambientali a vantaggio delle imprese che effettuano investimenti di efficienza.

  • In ultimo, le novità introdotte l’isolamento termico:


Riguardo ai premi volumetrici per le murature ed i solai necessari al miglioramento dell'isolamento termico degli edifici, è prevista la quantificazione del risparmio energetico da conseguire.
Lo scomputo dei maggiori spessori dei solai e dei maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dell'isolamento termico, è subordinato ad una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica, come specificato nel D.Lgs. 192/2005 ed è possibile solo negli edifici di nuova costruzione.

Quindi, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% della prestazione energetica prevista dal decreto del 2005, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.