Approvato il disegno di legge che riordina il Codice Appalti e il Governo del territorio

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Il disegno di legge, sul modello francese del debàt public, introduce nel Paese, tra l’altro, l'istituto della consultazione pubblica per la realizzazione delle opere di interesse strategico


Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre, ha approvato il disegno di legge che introduce novità e semplificazioni rilevanti nei settori produttivi delle infrastrutture, dei trasporti e dell'edilizia e del territorio.

Il disegno di legge, sul modello francese del debàt public, introduce nel Paese l'istituto della consultazione pubblica per la realizzazione delle opere di interesse strategico, così da consentire il coinvolgimento preventivo delle comunità e dei territori interessati, permettendo una maggiore condivisione delle informazioni e delle finalità dei progetti con le comunità locali.

Sempre sul fronte infrastrutturale, sono introdotte nuove misure per agevolare ulteriormente l'utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico-privato per la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure.

Con l'articolo 3 l'ambito di applicazione della centrale di committenza viene esteso alle concessioni di lavori e ai contratti di partenariato pubblico privato (Ppp).

In riferimento alle misure per l'attrazione di capitali privati, l'articolo 1 del disegno di legge introduce la modifica all'articolo 144 del Codice dei contratti con cui viene precisato che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire una consultazione preliminare, per esaminare la presenza negli atti di gara degli elementi idonei ai fini della bancabilità del progetto, garantendo il contraddittorio tra le parti.

L'amministrazione aggiudicatrice può, anche, provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara, fermi restando gli elementi essenziali posti a base di gara. Viene , anche, precisato che i bandi e i relativi allegati andranno definiti in modo da prevedere il preventivo e graduale coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione.

Con l'articolo 2 vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti al fine di prevedere la revisione della disciplina relativa all'istituto del subentro di un nuovo concessionario designato dagli enti finanziatori del progetto.

Con l'articolo 5 del disegno di legge con cui viene inserito all'interno del Codice dei contratti, l'articolo 162-bis è prevista l'introduzione della Consultazione pubblica per individuare le soluzioni ottimali e promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera.

La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e di regola ha per oggetto lo studio di fattibilità dell'opera. La consultazione pubblica potrà essere richiesta dal soggetto aggiudicatore, dal promotore, da un consiglio regionale o da un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150 mila abitanti, ovvero 50 mila cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

La consultazione pubblica è avviata e diretta da un'apposita Commissione, in posizione di terzietà, con funzioni di garanzia del corretto svolgimento della procedura di partecipazione, e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai 120 giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione da parte della Commissione del documento conclusivo.

Con l'articolo 4 viene prevista l'istituzione, presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Comitato dei ministri per le infrastrutture strategiche, con il compito di "coordinare, unificare e rafforzare con carattere di continuità le linee di azione del Governo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche degli insediamenti produttivi strategici".

Il Comitato provvede, inoltre, a "monitorare e a svolgere azioni propulsive nei confronti dei soggetti aggiudicatori responsabili della realizzazione delle opere".Con l'articolo 8 con cui vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 92 del Regolamento n. 207/2010, novità anche in materia di quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione.

Viene stabilito che "I lavori possono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo anche in percentuali diverse da quelle corrispondenti alle quote di partecipazione indicate in sede di gara, purché i requisiti posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentirne la realizzazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal codice e dal presente regolamento".

Con l'articolo 10 del disegno di legge, nel Codice dei Contratti, dopo l'articolo 237, viene inserito l'art. 237-bis con cui viene disposto che: "Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie
".


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