Attività produttive in Abruzzo: prorogato il termine relativo alle domande di indennizzo

Antisismica di Marco Zibetti
L'Ordinanza n. 3827 del presidente del Consiglio proroga di 60 giorni il termine relativo alle domande di indennizzo per le attività produttive


E` in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 che all`art. 7 proroga ulteriormente di 60 giorni (decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento) il termine per presentare le domande di indennizzo  previste dall`OPCM n. 3789/2009 a favore delle attivita` produttive nonche` dei soggetti, individuali e collettivi, che esercitano attivita` collettive, ricreative, sportive e religiose e delle imprese di costruzioni.

Relativamente ai lavori di riparazione degli edifici classificati B e C l`ordinanza prevede, all`art. 15, che gli stessi debbano iniziare non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo e terminare entro i tempi indicati nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo e comunque non oltre 6 mesi dal loro inizio per gli interventi su immobili con esito B e sette mesi per quelli con esito C.

Sono, comunque, fatte salve le situazioni di particolare complessita` adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune. Scaduti i predetti termini i nuclei familiari interessati perderanno il diritto al contributo per l`autonoma sistemazione e altre forme di sostegno a carico delle risorse pubbliche.

Tra le altre previsioni contenute nell`ordinanza si segnalano:

- Art. 8: prorogato a 12 mesi il termine per determinare l`indennita` di provvisoria occupazione o di espropriazione delle aree destinate ai moduli abitativi provvisori;

- Art. 13, comma 1: i nuclei familiari che dal censimento risultano avere l`abitazione principale classificata con esito B e C in zona rossa del Comune dell`Aquila mantengono, anche se non ancora assegnatarie dei moduli abitativi provvisori, il diritto a permanere nei predetti alloggi anche nel caso in cui le relative abitazioni non risultino piu` ricomprese nella zona rossa per gli effetti derivanti da successivi interventi di messa in sicurezza, per il tempo necessario per l`esecuzione dei lavori di riparazione. Le domande di contributo per la riparazione delle suddette unita` immobiliari e delle parti comuni dei relativi edifici devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione sull`albo pretorio del Comune competente dei provvedimenti di messa in sicurezza ovvero degli esiti di agibilita` se successivi;

- Art. 13, comma 2: i Sindaci sono autorizzati a reperire alloggi temporanei ovvero e` concesso il contributo di autonoma sistemazione per coloro che hanno perso la disponibilita` di un`unita` abitativa classificata con esito A, B o C essendo venuto meno, a causa dell`evento sismico, il rapporto di locazione, per una durata pari al periodo residuo non goduto e comunque nel limite di 12 mesi.


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