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Authority Appalti: linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Lavori pubblici di
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L’Aniem, Associazione Nazionale delle Imprese Edili aderente a Confapi, analizza le linee guida e le disposizioni interpretative e modificative del D.L. 187/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza)


L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha adottato lo scorso 18 novembre la determinazione n. 8/2010 contenente le linee guida sull'applicazione della Legge 136/2010 coordinate con le disposizioni interpretative e modificative del D.L. 187/2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"). Si illustrano di seguito i contenuti più salienti del provvedimento.

Entrata in vigore
Come è noto, le disposizioni sulla tracciabilità si applicano immediatamente ai contratti stipulati dopo il 7 settembre, data di entrata in vigore della legge 136, mentre è prevista una moratoria di 180 giorni per l'adeguamento di quelli precedenti (entro il 7/3/2011).

Per quest'ultimi, l'Autorità ha predisposto, nell'allegato 1 alla determina, schemi di clausole integrative da inserire nei contratti mediante atti aggiuntivi, adottando quindi una soluzione più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, al fine di evitare il rischio di porre nel nulla l'accordo.

L'integrazione vale anche per i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese. L'Autorità ha inoltre precitato che sono soggetti "ad inizio" alla tracciabilità, i contratti aventi ad oggetto i lavori e servizi complementari, quelli originati dal fallimento dell'appaltatore e quelli aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto in quanto fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto, anche se collegati ad un contratto stipulato antecedentemente.

Ambito di applicazione
Per quanto attiene l'ambito di applicazione oggettivo, la tracciabilità si applica ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, compresi quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, alle concessioni di lavori pubblici e servizi, ai contratti di partenariato pubblico - privato, alla locazione finanziaria, subappalto e subfornitura, ai contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

Ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione. Sono incluse nell'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sulla tracciabilità: le stazioni appaltanti definite dall'art. 3 comma 33 del Codice Appalti, le amministrazioni aggiudicatrici e tutti gli altri soggetti di cui all'art. 32 comma 25 del Codice Appalti nonché gli enti aggiudicatori di cui all'art. 207 del Codice Appalti.

Non assumono rilevanza né la forma giuridica né il tipo di attività svolta. Le norme sulla tracciabilità si applicano quindi anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti. Per la normativa comunitaria, infatti, non può esserci discriminazione tra persone fisiche e persone giuridiche.

Tutta la filiera delle imprese deve rispettare le norme antimafia. Conformemente a quanto stabilito nel D.L. 187/2010 con tale termine vengono indicati i subappalti come definiti dall'art. 118 comma 11 del Codice Appalti nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del contratto. Con tale ultimo termine (subcontratti) s'intende l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto ancorché non qualificabili come subappalti e riconducibili all'art. 118 comma 11 ultima parte del Codice soggetti a comunicazione.

La ratio di tale disposizione è quella di assicurare la tracciabilità dei pagamenti nei confronti di tutti quei soggetti in qualche misura coinvolti nell'esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto.

Ciò che deve essere tenuto in considerazione, precisa l'Autorità, non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale). A titolo esemplificativo possono essere ricompresi noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, calcestruzzo e cemento, inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa e pulizie di cantiere.

Non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri quelle relative a tasse ed altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasposero, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento.

Modalità operative
I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore, quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su un conto corrente dedicato. I conti possono essere utilizzati anche per più commesse. Un'impresa che opera in più ambiti può quindi utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni connesse all'edilizia privata.

Il D.L. 187/2010, afferma l'Organo di Vigilanza, ha consentito che i movimenti finanziari possano essere effettuati oltre che con bonifico bancario o postale anche con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità. Secondo l'Autorità è quindi ammessa anche la ricevuta bancaria elettronica, Ri.ba.. In questo caso i codici Cup e Cig devono essere inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore.

La procedura inizia infatti con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento. Al momento non è possibile includere il Rid tra gli strumenti di pagamento tracciabili. Sarebbe invece idoneo il SEPA Direct Debit, strumento europeo assimilabile al Rid, che presenta in più un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere indicati Cup e Cig.

Nelle cessioni di credito anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e, ove necessario, il CUP e ad effettuare i pagamenti al cedente mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità.

Pagamento di dipendenti e consulenze

Devono transitare su conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, come stipendi, manodopera, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una attrezzatura è utilizzata per più commesse, il pagamento risulterà registrato con riferimento ad una delle commesse, mentre non sarà considerato per le altre. Analogamente, i pagamenti per i dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i lavoratori prestano la loro opera in più contratti. Per questi pagamenti non è necessario indicare i codici CIG e CUP.

In questi casi oltre al bonifico e alla Riba possono essere usati assegni bancari e postali non trasferibili solo se i soggetti non sono in grado di accettare pagamenti a valere sui conti corrente e il conto cui si riferiscono gli assegni è dedicato. Le due condizioni devono verificarsi contemporaneamente.

Per quanto riguarda imposte e tasse, contributi per INPS, INAIL e Cassa Edile, assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa, spese per energia o telefonia, possono essere usate le carte di pagamento, purchè poggino su conti dedicati.

L'Autorità di Vigilanza ha spiegato anche il concetto si spese giornaliere, per le quali, fino a una soglia di 500 euro, si possono usare altri strumenti di pagamento, ferma restando l'esclusione del contante. La soglia si riferisce all'ammontare di ogni spesa e non alla somma di tutte quelle sostenute nel corso della giornata.

Comunicazioni e sanzioni
La comunicazione di tutti gli estremi per l'identificazione dei conti deve essere effettuata alla SA entro 7 giorni dall'accensione o dalla prima utilizzazione del conto. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3 mila euro. I soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.

Si segnala altresì che il D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" (tra l'altro ancora da convertire in legge) contenente le disposizioni interpretative e modificative alla Legge 136/2010 è in questi giorni all'esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia per l'esame di alcuni emendamenti agli artt. 6 e 7.

Le modifiche all'art. 6 riguardano la proroga del termine per l'adeguamento dei contratti stipulati antecedentemente al 7/9 a 360 giorni, termine da computare dalla pubblicazione di un successivo DPCM (da adottare entro 45 gg. dalla data di entrata in vigore della conversione del D.L. stesso).

Con la modifica all'art. 7 viene chiesto che la tracciabilità, per quanto riguarda servizi e forniture, sia limitata a contratti con un valore superiore a 60.000 euro. Risulta essere stato approvato l'emendamento che prevede l'estensione da 500 euro ad euro 1.500 dell'esenzione dalla tracciabilità per le spese quotidiane, all'esame dell'Aula nei prossimi giorni.