AVCP: i bandi di gara non possono contenere limitazioni territoriali

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Un comunicato del presidente dell’Autorità ha richiamato l’attenzione a non inserire nei bandi di gara clausole che riconoscano una qualche preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento


Nello svolgimento dei compiti di vigilanza  sull’osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia di  contratti pubblici, contemplati nell’art. 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,  l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è venuta a conoscenza della prassi, seguita da molte stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi  sanciti dal Trattato CE e richiamati dall’art. 2 del suindicato decreto  legislativo, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

In particolare, si è potuto constatare l’inserimento in detti bandi, di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alle  gare, modalità di valutazione dell’offerta e di esecuzione dei relativi contratti, volte a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento (es. richiesta della sede legale nel territorio quale requisito  di accesso, svolgimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini  della valutazione dell’offerta con assegnazione di maggior punteggio).

Tale prassi è stata più volte censurata dall' Autorità (ex multis deliberazioni n. 45/2010,  n. 43/2009, n. 245/2007, n. 314/2007, parere n. 83/2008), ad avviso della quale  i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai  fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi  contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici  locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti  non localizzati nel territorio (è evidentemente, infatti, che anche imprese  aventi sede ed organizzazione al di fuori del territorio interessato ben  possono avere i requisiti tecnico-organizzativi necessari per assicurare  un’efficiente esecuzione degli appalti).

Quanto sopra, anche nel caso in cui le clausole in  argomento trovino conferma in disposizioni normative regionali le quali, ove  contemplanti previsioni discriminatorie nel senso indicato, devono ritenersi  non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone  e delle cose, costituendo, peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini  di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (cfr. Corte Cost., sentenza 22 dicembre 2006 n. 440).

Alla luce di quanto sopra,
1. I bandi di gara  non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o  con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti  alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti  tecnico-organizzativi delle imprese. Simili clausole rappresentano, infatti,  una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di  trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci.   
2. Detti principi  trovano applicazione sia per gli appalti di importo superiore alla soglia  comunitaria, sia per quelli di valore inferiore, stante il rinvio dell’art. 121  del D.Lgs. 163/2006 alla Parte I del D.Lgs. 163/2006 e, dunque, all’art. 2  sopra richiamato.


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