Bonus facciate: attenzione alla data d’inizio dei lavori

di Marco Zibetti
La Cassazione chiarisce i requisiti per beneficiare di sconto in fattura e cessione del credito per il Bonus facciate: fa fede la data d’inizio lavori

Il Bonus facciate torna al centro dell’attenzione dopo una nuova pronuncia della Cassazione,che può interessare imprese, tecnici e contribuenti. La Suprema Corte ha infatti chiarito un passaggio decisivo per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito: non basta aver sostenuto le spese entro i termini previsti, serve anche che i lavori siano realmente partiti. Un principio che rafforza la linea dura contro le frodi sui bonus edilizi e che rischia di riaprire il dibattito sulle responsabilità legate alle attestazioni tecniche.
Con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Corte di cassazione ha stabilito che, per usufruire del Bonus facciate al 90%, non è sufficiente dimostrare il pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2021. Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario che gli interventi risultino almeno avviati.

Bonus facciate: il caso in esame

La decisione nasce da un procedimento penale avviato a Trapani nei confronti del titolare di una società, accusato di aver attestato falsamente l’avvio di lavori commissionati da due condomìni per ottenere indebitamente il beneficio fiscale. Secondo l’accusa, sarebbero stati prodotti documenti non veritieri, comprese asseverazioni e visti di conformità, per consentire la monetizzazione del credito d’imposta attraverso cessione o compensazione.
L’indagato aveva contestato l’interpretazione normativa adottata dai giudici, sostenendo che l’obbligo di attestare lo stato di avanzamento dei lavori riguardasse esclusivamente il Superbonus 110% e non il Bonus facciate. A suo avviso, la necessità di dimostrare l’avvio degli interventi derivava solo dalla circolare 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate e non dalla legge.
La Cassazione, però, ha respinto integralmente questa lettura. I giudici hanno evidenziato che l’articolo 121 del Dl 34/2020 parla chiaramente di interventi “effettuati”, elemento che implica l’esecuzione concreta dei lavori. Inoltre, il successivo comma 1-bis disciplina proprio gli stati di avanzamento, confermando che lo sconto in fattura può riguardare soltanto opere già eseguite, almeno in parte.
Secondo la Suprema Corte, la disciplina antifrode introdotta dal Dl 157/2021 rafforza ulteriormente questo principio: il visto di conformità e l’asseverazione tecnica devono attestare anche l’effettivo avvio degli interventi. Nel caso esaminato, la falsa dichiarazione sull’inizio dei lavori avrebbe consentito di ottenere un vantaggio fiscale che, diversamente, non sarebbe stato riconosciuto.
Per i giudici, quindi, l’Amministrazione finanziaria è stata indotta in errore attraverso documentazione ideologicamente falsa, elemento sufficiente a configurare il reato contestato.


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