Bonus Facciate: rientra la tinteggiatura della cancellata?

Ristrutturazioni di Marco Zibetti
La domanda giunge all’Agenzia delle Entrate da un contribuente che spera di avere diritto al Bonus Facciate. Leggiamo la risposta pubblicata su FiscoOggi

Il Bonus Facciate del 50% genera ancora qualche dubbio riguardo al campo di applicazione. L’Agenzia delle Entrate prende spunto dal quesito di un contribuente per fornire un chiarimento. Ecco la domanda: “La tinteggiatura del muretto di cinta, con relativa cancellata, di una villetta può rientrare tra i lavori agevolabili secondo il bonus facciate?”

La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi

Per usufruire del “bonus facciate” gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” di edifici esistenti e ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Tali interventi, inoltre, devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi” (articolo 1 comma 121 della legge n. 160/2019). Pertanto, non costituendo interventi su strutture opache della facciata, non sono ammesse al beneficio le spese sostenute, per esempio, per interventi su finestre, grate, portoni e cancelli, recinzioni, tetti e muri di cinta.

Per ulteriori dettagli sull’agevolazione si consiglia di consultare la circolare n. 2/2020 e la guida sul tema pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del sito delle Entrate.


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