Bonus per l’assunzione di genitori anche per i professionisti

Professione di Marco Zibetti
Il Ministero del Lavoro chiarisce: i titolari di studio tra i beneficiari dell'incentivo di 5 mila euro in favore delle imprese che assumono giovani genitori di età non superiore a 35 anni

Bonus per l’assunzione di giovani genitori anche per gli studi professionali. L’assunzione di un soggetto con età non superiore a 35, padre o madre di un minore, consente infatti al professionista di ottenere un bonus di 5mila euro. Lo precisa il ministero del Lavoro nell’interpello n.16/2016, pubblicato il 20 maggio scorso.
 
Secondo il Decreto ministeriale 19 novembre 2010, l'incentivo viene riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se part-time, per un importo massimo di 5 mila euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa. Per aver diritto al bonus, l’assunzione deve riguardare soggetti d’età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, rispetto ai quali risulti in corso oppure cessato un rapporto a termine, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una collaborazione a progetto, nonché coordinata e continuativa.
 
Secondo il Ministero del Lavoro relativamente all’individuazione dei datori di lavoro beneficiari del bonus, tenuto conto della finalità dell’incentivo (che è quella di assicurare un’occupazione stabile ai giovani genitori), nonché dei vincoli Ue esistenti in materia di definizione di 'impresa', è possibile aderire a una interpretazione estensiva della locuzione 'imprese private', contenuta nel decreto di disciplina del bonus (art. 2 del dm 19 novembre 2010), "superando quindi lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento". Inoltre, a sostegno della tesi, il ministero richiama la posizione del Consiglio di stato che, sulla stessa linea, riconosce la differenza esistente tra la definizione di 'imprenditore' di derivazione comunitaria e quella desumibile dal codice civile, evidenziando in riferimento a quest’ultima "i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro" (Cds, ordinanza n. 1108/2015 e sentenza n. 3897/2009).
 
In conclusione, secondo il Dicastero di via Veneto è possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro in senso ampio, ovvero connessa a "qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato", a prescindere dalla forma giuridica assunta, così includendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari del bonus giovani genitori.


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