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Bonus ristrutturazioni: che succede in caso di incapienza?

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Incapiente è chi ha dichiarato un reddito imponibile inferiore alla soglie minime previste, perciò non subisce alcuna tassazione sul reddito e, di conseguenza, non può usufruire di detrazioni

Un interessante quesito giunge da un contribuente all’Agenzia delle Entrate: “L’anno scorso, essendo incapiente, non ho usufruito della detrazione per recupero edilizio. Posso riprendere quest’anno?”

Ricordiamo, innanzitutto, che incapiente è chi ha dichiarato un reddito imponibile inferiore alla soglie minime previste, perciò non subisce alcuna tassazione sul reddito e, di conseguenza, non può usufruire di detrazioni.

La detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Gennaro Napolitano dell’Agenzia delle Entrate risponde che chi, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi) nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla Guida dell’Agenzia.