Quando si parla di Bonus Ristrutturazioni, il tema della convivenza merita attenzione. Cosa accade se il familiare convivente risiede in un’abitazione diversa da quella interessata dai lavori? La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali condizioni devono essere rispettate per beneficiare dell’agevolazione. Il chiarimento arriva dopo il seguente quesito di un contribuente.
“L’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per un alloggio oggetto di ristrutturazione spetta anche al familiare che sia convivente, al momento dell’inizio dei lavori, su altro alloggio diverso da quello da ristrutturare?”.
Andrea Santoro risponde su FiscoOggi
La detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir spetta anche al familiare conviventedel possessore o detentore dell’immobileoggetto dell’intervento (circolare n. 121/1998). Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per poter beneficiare della detrazione è necessario attestare la condizione di familiare convivente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La convivenza deve essere già in essere alla data di avvio degli interventi e permanere al momento del sostenimento delle spese agevolabili; tale requisito è considerato soddisfatto anche qualora le spese siano state sostenute prima dell'inizio dei lavori. La detrazione spetta per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.