Grandine, tetti danneggiati e polizze assicurative: quando entrano in gioco le calamità naturali, il confine tra rimborso e agevolazioni fiscali può diventare tutt’altro che intuitivo. Chi vive in condominio e affronta interventi urgenti si trova spesso a chiedersi se - e in che misura - le spese restino detraibili anche dopo l’indennizzo dell’assicurazione. Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fa luce su uno dei dubbi più frequenti, con indicazioni utili per evitare errori e sorprese in dichiarazione dei redditi. Partiamo dal quesito posto da un contribuente.
“I danni al tetto provocati dalla grandine e rimborsati all’80% dall'assicurazione condominiale (coperti da polizza per eventi calamitosi) si possono detrarre interamente al 100% o solo per la parte 20% rimasta a carico dei condomini?”.
Andrea Santoro risponde su FiscoOggi
L’ottenimento di un indennizzo assicurativo totale preclude il diritto alla detrazione fiscale per le medesime spese. Qualora il rimborso sia solo parziale, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione limitatamente alla differenza tra la spesa sostenuta e l’indennizzo ricevuto, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti e previa presentazione dell’apposita documentazione (risposta n. 459/2022). Come previsto dall’articolo 16-bis del Tuir, la detrazione spetta per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Se l’assicurazione rimborsa una quota del danno, tale somma non rappresenta un costo sostenuto dal condomino e deve essere sottratta dal totale delle spese agevolabili.
