Con la Circolare n. 116/09, l`Inps ha accolto la richiesta formulata dall`Ance di estendere al settore dell`edilizia le disposizioni di cui all`art. 6 della L. n. 164/75 relative alle modalita` di computo delle settimane integrabili ai fini del riconoscimento della Cassa Integrazione salariale ordinaria.
In particolare, l`Istituto ha confermato che per il calcolo dei limiti temporali di cui alla L. n. 427/75, si deve tener conto delle singole giornate di sospensione del lavoro e non di un`intera settimana, fermo restando che una settimana si puo` considerare usufruita solo se la sospensione del lavoro ha interessato sei giorni di lavoro, o cinque in caso di settimana corta.
Tale disposizione, pur risultando piu` favorevole, limita la propria applicazione ai soli casi di riduzione di attivita` dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini da parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo.
Nel tavolo tecnico istituito dal Ministero del lavoro a seguito degli Stati Generali, erano stati dati affidamenti alle parti sociali ivi presenti sulla estensione di tale piu` favorevole calcolo anche alla ipotesi di cassa integrazione salariale per eventi meteorologici.