Il D.L. 81/08 e il D.L. 106/09 hanno reso obbligatoria la formazione dei lavoratori e dei preposti relativamente alla sicurezza sul lavoro (Art. 37), sulla base di modalità, durate e contenuti che sono stati stabiliti con l’accordo n. 221 del 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.
Il CEI, per andare incontro a questo fabbisogno di formazione, propone i seguenti corsi:
• “Formazione Generale” per tutti i lavoratori e i preposti, della durata minima di 4 ore e dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
• “Formazione Specifica (livello di rischio basso)” per tutti i lavoratori e i preposti, della durata minima di 4 ore e dedicato a: Rischi elettrici generali (prese elettriche e cavi scoperti); Rischio chimico (toner); Rumore; Microclima e illuminazione; Movimentazione manuale carichi; Segnaletica; Emergenza; Videoterminali.
• “Formazione Specifica (livello di rischio alto)” per tutti i lavoratori e i preposti, della durata minima di 12 ore e dedicato ai Rischi in ambito elettrico.
• “Formazione particolare aggiuntiva per preposti (livello di rischio alto)", della durata minima di 8 ore, dedicato ai Rischi in ambito elettrico e correlato ai compiti esercitati dal preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro.
• “Corsi di aggiornamento quinquennale” per tutti i lavoratori e i preposti, della durata minima di 6 ore indipendentemente dal livello di rischio del proprio comparto.
Il numero massimo di partecipanti per ogni sessione è fissato in 35 e, affinché il corso sia valido e costituisca credito formativo, è previsto l’obbligo di frequenza ad almeno il 90 % delle ore di formazione previste. La formazione può avvenire sia in aula sia sul luogo di lavoro.