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Cessione del credito: cosa cambia con il DL Sostegni ter?

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Cessione del credito: cosa cambia con il DL Sostegni ter?
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Il Decreto Sostegni ter modifica il meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso ai bonus fiscali per l’edilizia. Andiamo a scoprire come

Le novità introdotte dal Decreto Sostegni ter stanno facendo insorgere tutta la filiera delle costruzioni. Ma nel concreto, cosa cambia? Ve le sveliamo grazie al contributo dell’Ance, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.

In sintesi, no alla seconda cessione del credito per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi “ordinari”. Con le nuove regole, chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere ri-ceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il Decreto Sostegni ter, in vigore dal 27 gennaio scorso, apporta modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l’edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), in funzione antifrode.

Il dettaglio delle novità introdotte

Nello specifico, l’art.28 del testo, riscrivendo alcuni passaggi dell’art.121, del D.L. 34/2020 e s.m.i., prevede che:

- il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari. A chi acquista il credito, quindi, spetta solo l’utilizzo in compensazione dello stesso e non più la possibilità di ulteriore cessione;

- i crediti d’imposta, già oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022, possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.

L’Ance, pur condividendo l’obiettivo di contrastare le frodi, ritiene che ciò non possa comunque tradursi in una penalizzazione di migliaia di cittadini e di imprese corrette, generando migliaia di contenziosi e sicuri effetti sul mercato.

A riguardo l’Ance, tenuto conto di tutte le criticità conseguenti a tali disposizioni, già evidenziate presso le competenti sedi, ha già avviato le più opportune iniziative, per consentire, quantomeno, la salvaguardia degli interventi già iniziati e garantire a contribuenti ed operatori un quadro più chiaro, non soggetto a repentini cambiamenti.