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Cessione del credito: stop anche per i bonus già acquisiti?

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Cessione del credito: stop anche per i bonus già acquisiti?
Le nuove norme hanno cambiato le regole: la cessione del credito derivante dai bonus edilizi è davvero ancora percorribile per professionisti e imprese?

Accettare il pagamento di parcelle professionali tramite cessione del credito edilizio può essere ancora una strada percorribile, a patto di rispettare le regole. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 240 del 15 settembre 2025: uno studio di consulenti del lavoro che ha ricevuto crediti d’imposta per bonus edilizi da una società edile potrà, a sua volta, trasferirli ad altri soggetti se sono già presenti nel proprio cassetto fiscale e se sussistono le condizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Il blocco alle cessioni dei bonus edilizi, introdotto dalle ultime modifiche normative, riguarda infatti solo i beneficiari delle detrazioni che dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione del credito relativo alle rate residue non fruite, ma non incide sui crediti già detenuti dai cessionari.

Cessione del credito: cosa dice la disciplina?

L’Agenzia ripercorre la disciplina sui crediti edilizi avviata dal decreto Rilancio, che ha consentito ai contribuenti di scegliere tra utilizzo diretto del credito, cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute tra il 2021 e il 2024. Queste opzioni sono state più volte rimodulate fino al divieto definitivo introdotto dal decreto “Cessioni” (Dl n. 39/2024) dal 17 febbraio 2023, salvo specifiche deroghe.
Il contesto è cambiato ancora con l’articolo 1 del Dl n. 39/2024, che, dal 29 maggio 2024, ha eliminato la possibilità per i beneficiari dei bonus edilizi di cedere le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, questa limitazione non vale per chi ha già acquisito i crediti: i cessionari possono quindi continuare a trasferire i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale se rispettano tutti i requisiti di legge e non li hanno ancora compensati.
In concreto, la società edile potrà quindi pagare i compensi allo studio di consulenti tramite il trasferimento dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi. L’Agenzia precisa inoltre che i crediti acquisiti in cambio di prestazioni professionali costituiscono comunque proventi derivanti dall’attività lavorativa e, come tali, sono soggetti a tassazione ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del Tuir.


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