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Circolare n. 56/E Agenzia delle entrate

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L’agenzia delle Entrate ha reso noto importanti chiarimenti riguardo alle sanzioni amministrative per l`utilizzo di lavoratori irregolari

Con la circolare n. 56/E, l`Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per fornire importanti chiarimenti circa le sanzioni amministrative per l`utilizzo di lavoratori irregolari alla luce dell`evoluzione normativa intervenuta sull`argomento e a completo superamento dei contenuti della circolare n. 35/E del 2007.

Di seguito i punti fondamentali trattati nel documento:

Organo competente
L`art. 36 bis della L. n. 223/2006 ha previsto che la competenza all`irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria spetta alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Tale disposizione e` entrata in vigore dal 12 agosto 2006, cioe` a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 248/2006.

Successivamente, come noto, la L. n. 247/2007 ha modificato l`art. 36 bis prevedendo che, nel caso di violazioni contestate anteriormente al 12 agosto 2006 per le quali ancora non fosse stata irrogata la sanzione, dovesse rimanere competente all`adozione dei provvedimenti sanzionatori l`Agenzia delle Entrate.

Commisurazione delle sanzioni
Con l`introduzione dell`art. 36bis e` stato stabilito che la commisurazione della sanzione amministrativa non deve essere piu` determinata in relazione al costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l`inizio dell`anno e la data di contestazione della violazione, ma debba essere quantificata in una somma che varia da Euro 1.500 a 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

E` stato altresi` precisato che in virtu` delle modifiche apportate dall`art. 1, comma 54, della L. n. 247/2007 all`art. 36bis della L. n. 248/2006, ai fini dell`adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all`oggetto, trovera` applicazione il principio del favor rei di cui all`art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, in base al quale dovranno essere confrontate le due leggi, quella in vigore al momento della violazione e quella attualmente vigente, procedendo all`applicazione di quella piu` favorevole per il trasgressore.

Irrogazione della sanzione
La circolare dell`Istituto ha precisato che, in virtu` del D.L. n. 248/2007, il termine per la notifica delle sanzioni amministrative relative a violazioni contestate fino al 31 dicembre 2002, e` prorogato al 30 giugno 2008.

Per le violazioni contestate successivamente al 31 dicembre 2002, l`atto di irrogazione della sanzione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e` avvenuta la violazione.

Riscossione delle sanzioni irrogate dall`Agenzia delle Entrate
E` stato chiarito che il richiamo effettuato dall`art. 1, co. 54 della L. n. 247/2007 alle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997, comporta che la fase dell`applicazione della sanzione e quella della relativa riscossione competono al medesimo organo.

Rimane pertanto fermo che, per le violazioni contestate prima del 12 agosto 2006, l`Agenzia delle entrate sara` l`organo competente ad effettuare oltre che l`accertamento anche la riscossione delle relative sanzioni.

Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Agenzia delle Entrate
Quanto alla giurisdizione in materia di controversie circa le sanzioni irrogate dalla Agenzia delle Entrate, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2008 ha radicalmente ribaltato l`orientamento accolto fino ad oggi e secondo il quale tale giurisdizione spettava alle Commissioni tributarie.

Diverse, infatti, sono le sentenze dove la Corte di Cassazione affermava il principio secondo il quale la giurisdizione delle Commissioni Tributarie si individua non con riferimento alla materia della controversia, ma in relazione all`organo che irroga la sanzione e questo significava, pertanto, che laddove l`organo irrogatore fosse l`Agenzia delle entrate, sarebbe stato competente il Giudice tributario, anche con riferimento alle controversie relative a sanzioni irrogate dall`Agenzia medesima per violazioni di norme non specificamente attinenti la materia tributaria, come nel caso di specie ove si tratta di violazioni in materia di lavoro irregolare.

La Cassazione a sezione unite si e` ulteriormente pronunciata sull`argomento affermando che in ogni caso la sanzione legata al lavoro irregolare ha comunque valenza tributaria, concernendo l`elusione degli oneri contributivi e la violazione di norme previdenziali, aventi natura latu sensu tributaria.

Con le novita` introdotte dalla L. n. 248/2006, che hanno devoluto la competenza in materia alla direzione provinciale del lavoro, e` stata conseguentemente sottratta alla giurisdizione tributaria la trattazione delle relative controversie, demandandole al giudice ordinario. Secondo la Cassazione, comunque, questo non comporterebbe alcuna influenza sui procedimenti gia` in corso e pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie.

Diversamente, l`inversione di tendenza operata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 130/2008, e` stata nel senso di affermare che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente legata alla natura tributaria della violazione e non anche ricollegarsi ``..al solo dato formale e soggettivo, relativo all`ufficio competente ad irrogare la sanzione...``, intendendo pertanto affermare che la natura non tributaria delle sanzioni in esame incide sulla questione della giurisdizione.

Gli effetti della sentenza de quo, che ha inteso affermare la natura non tributaria delle sanzioni in esame agendo direttamente sulla questione giurisdizionale, influiscono retroattivamente anche sui giudizi pendenti.

La Corte Costituzionale ha, infatti, escluso la giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di sanzioni amministrative per l`utilizzo di lavoratori irregolari, risultando conseguentemente applicabili le disposizioni contenute nella L. n. 689/1989, il cui art. 22 stabilisce che la cognizione delle controversie concernenti la materia in esame spetta al Tribunale del luogo in cui e` stata commessa la violazione e, pertanto, ha riportato la giurisdizione in materia al giudice ordinario.

Anche il relativo procedimento di opposizione alla sanzione dovra` seguire le disposizioni contenute nella suddetta legge.

Per cio` che concerne le cause attualmente pendenti, la circolare dell`Agenzia delle entrate precisa che, operando la sentenza della Corte Costituzionale retroattivamente, non sara` possibile applicare il principio della c.d. perpetuatio iudicii, espresso dall`art. 5 del codice di procedura civile e in base al quale la giurisdizione viene fissata sulla base della legge vigente al momento della proposizione della domanda, dovendosi applicare il diverso principio della c.d. translatio iudicii, ovvero rimessione al giudice effettivamente competente per giurisdizione, con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.