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Codice Appalti: via libera al Decreto sul Direttore dei lavori

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Il testo prevede che il Direttore dei lavori non possa avere incarichi diversi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo di regolare esecuzione dei lavori

La Conferenza Unificata, il 6 Dicembre scorso, ha dato il proprio assenso alla bozza di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che va adisciplinare le funzioni e le modalità operative del Direttore dei lavori (Codice Appalti, D.lgs 50/2016).

Il testo prevede che il Direttore dei lavori non possa avere incarichi diversi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo di regolare esecuzione dei lavori.

Successivamente, saputa l’identità dell’aggiudicatario, lo stesso Direttore dei lavori deve segnalare alla stazione appaltante se sussistono anche altri tipi di rapporti intercorrenti di lavoro, in maniera tale che la stessa stazione appaltante possa o meno aver efficacia sull’operato da ottemperare. Il direttore Dei lavori, altresì, non dovrà avere interessi sull’operato dei lavori ed essere imparziale.

Tra i Compiti del direttore dei lavori approvati nella bozza si segnalano:
• garantire la regolarità dei lavori;
• ricevere disposizioni nell’esecuzione dei lavori;
• inviare con cronoprogramma un rapporto delle attività eseguite in cantiere;
• provvedere alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto, dopo l’autorizzazione del RUP;
• verificare che in cantiere siano usati tutti materiali e prodotti compatibili con la normativa del Codice Appalti
• attuare il Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
• accertare e verifica il rispetto delle norme sull’ambiente (riuso dei materiali di scavo e riciclo);
• verificare, anche nel subappalto, il cantiere, in maniera tale che vi possano operare solo aziende qualificate.

Se nell’iter del progetto si verificano varianti, il direttore dei lavori ed il RUP devono dimostrare che la variante non è iscrivibile alla Stazione Appaltante e che tale variante non poteva essere prevista quando è stato stilato il piano operativo. Lo stesso direttore dei lavori può proporre al RUP le modifiche necessarie al progetto, ma non può operare senza autorizzazione dello stesso RUP.