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Colonnine di ricarica: beneficiano del Superbonus?

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Colonnine di ricarica: beneficiano del Superbonus?
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Andiamo a scoprire quando l’installazione di colonnine di ricarica nei posti auto può essere considerata intervento “trainato” ai fini del Superbonus

L’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche all’interno di un condominio può essere incentivata dal Superbonus? Se sì, in quali casi? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un contribuente.

L’istante, proprietario di un appartamento di un condominio oggetto di interventi di miglioramento energetico, fa sapere che intende effettuare, come intervento ''trainato'', l'istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel suo posto auto sito al piano terreno dell'edificio, che costituisce pertinenza dell'abitazione. Con documentazione integrativa, l'istante precisa che il posto auto all’interno dell’edificio è delimitato da due colonne e da un muro nella parte posteriore, mentre nella parte anteriore è prevista una barriera di parcheggio in ferro con incasso a terra e lucchetto di chiusura. Chiede quindi se l’intervento soddisfa il requisito di non accessibilità al pubblico, richiesto per la fruizione del Superbonus.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

In tema di Superbonus a favore degli interventi ''trainati'', l’Agenzia ricorda che l’agevolazione per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter Dl n. 63/2013) è condizionata dal fatto che l’intervento sia eseguito in un luogo non accessibile al pubblico (articolo 119, comma 8 del Decreto Rilancio).

Per “non accessibilità al pubblico” (Dlgs n. 257/2016, lettera h) dell'articolo 2, comma 1) si intende:

“1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;

2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;

3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico”.

L’Agenzia ricorda fra l’altro che gli interventi trainati devono essere eseguiti insieme a quelli trainanti, requisito che sussiste se le spese degli interventi trainati sono effettuate nell'intervallo di tempo individuato tra l’inizio e la fine dei lavori di quelli trainanti (vedi anche circolare n. 24/2020).

Alla luce della normativa e della prassi richiamate, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame il dispositivo che limita l’accesso al posto di proprietà dell’istante è sufficiente a escludere un uso pubblico della colonna di ricarica elettrica, non essendo necessario un ostacolo all’ingresso dell’intero edificio residenziale in cui si trova il posto auto. Di conseguenza il requisito richiesto dalla norma è rispettato e il condomino istante potrà fruire del Superbonus per le spese di installazione della colonnina green.