1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Conformità e marcatura CE per prodotti anticaduta

Conformità e marcatura CE per prodotti anticaduta

Sicurezza e Sistemi di Protezione di
5/5
votato da 1 persone
Come spiega il Dott. Isidoro Ruocco, responsabile di Trentino Sicurezza, i dispositivi anticaduta da installare sulle coperture hanno dei precisi obblighi di certificazione


Riportiamo qui di seguito l’articolo redatto dal Dott. Isidoro Ruocco, responsabile di Trentino Sicurezza, in merito agli obblighi di certificazione dei dispositivi anticaduta da installare sulle coperture:

I quesiti che spesso pervengono al mio ufficio, mi portano a dedurre che sono ancora molti i professionisti ad essere convinti che i dispositivi anticaduta da installare sulle coperture, siano esenti dall’obbligo di certificazione, sia quella di conformità specifica di prodotto, sia quella relativa all'attestato di certificazione CE.

Il problema ha interferenza diretta con le scelte prescritte all’articolo 115 del d. lgs. 81/2008, il quale pretende che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), “è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche”.

Premesso che la questione, ormai non si pone più riguardo il DPI tradizionalmente intesi, rimane senz’altro aperto l’argomento relativamente ai prodotti realizzati secondo la Norma UNI EN 795:2002. Desidero quindi cercare di derimere il punto, partendo proprio dallo “scopo e campo di applicazione” dalla norma UNI EN 795:2002, che al primo comma recita: “la presente norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Ulteriormente, tra le “definizioni”, al punto 3.3, la Norma specifica che il “Componente” quale “parte di un sistema venduto dal fabbricante” deve essere “fornito con imballaggio, marcatura e istruzioni per l’uso.” Infine, il punto 6, della stessa Norma, regola la procedura della “Marcatura”, la quale “deve essere conforme alla EN 365 e il testo deve essere nella lingua del Paese di destinazione”.

Oltre alla conformità alla EN 365, la Marcatura deve indicare chiaramente, a cura del fabbricante o dell’installatore, per i dispositivi di ancoraggio di classe C e di classe E, il numero massimo dei lavoratori collegabili, l’esigenza di assorbitori di energia, i requisiti relativi alla distanza dal suolo.

Infine, tra le “avvertenze” dell’appendice ZA della Norma, è precisato che i punti 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.3 e 4.3.5, rispettivamente relativi ai dispositivi di ancoraggio in classe A, classe B, classe D e classe E supportano i requisiti della Direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto 3.1.2.2. La medesima “avvertenza”precisa che gli “elementi e componenti del sistema di classe C possono essere coperti dalla direttiva DPI e anche da altre direttive, per esempio la direttiva riguardante prodotti da costruzione”.

Il d. lgs. 475/1992, titolato “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”, costituisce la norma di recepimento della Direttiva comunitaria ed ha prevalenza su tutte le altre eventuali norme interne in materia di DPI. Essendo, lo stesso decreto, anteriore all’emanazione della norma di prodotto, esso chiaramente ha svolto la funzione di punto di riferimento anche per la norma UNI EN795:2002, la quale come sopra ho evidenziato, in più punti richiama la necessità della “marcatura dei componenti” e del sistema anticaduta nel suo insieme.

Occorre, per la verità, sottolineare che i decreti ministeriali contenenti gli elenchi riepilogativi di “norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale”, ad oggi hanno escluso la completa armonizzazione della norma UNIEN795:2002, precisando che per alcuni punti della norma “essa non conferisce presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE”.

Ciò, naturalmente, non sta ad indicare che la mancata presunzione di conformità autorizza i produttori a sentirsi liberi ed esenti da ogni regola, fino a giungere all’assenza di controlli da parte di Organismi di certificazione europea notificati, come sovente avviene. All’opposto, se non è dimostrabile la presunzione di conformità ad una norma specifica, attraverso l’analisi del fascicolo del prodotto (verifica svolta proprio dagli Organismi di certificazione europea), occorrerebbe ottenere il “benestare tecnico”, prima di immettere sul mercato il prodotto stesso (art. 7, comma 6, d.lgs. 475/1992).

Diversamente però, oggi, vediamo sul mercato prodotti che, non solo sono carenti di marcatura CE, ma addirittura sono autocertificati conformi dal produttore, qualcuno dei quali non sempre effettua tutte le prove prescritte dalla norma UNI EN 795:2002, né tali autocertificazioni riportano i dati richiesti dalla norma.

La conseguenza è che l’acquisto dei prodotti autocertificati (non idonei, in quanto non rispondenti ad alcuna norma tecnica o non certificati dall’Organismo preposto) effettuato dai datori di lavoro o dai committenti li offre al rischio dell’incauto acquisto.

Da altro lato, prevedere in progetto un sistema anticaduta non marcato CE certamente realizza gli estremi di una errata progettazione, il che espone il professionista, in caso di infortunio, alla responsabilità colposa ed all’obbligo di risarcimento del danno (Cassazione – sez IV – n. 1246 dd. 14 gen. 2009, che condannava il coordinatore ed il committente a seguito di infortuni in un cantiere edile, il primo per negligenza ed imperizia nella redazione del PSC, il secondo per assenza di controllo).

È, infatti, appena il caso di sottolineare che è esclusiva responsabilità del datore di lavoro il mettere a disposizione dei lavoratori (dipendenti o autonomi) attrezzature, apparecchiature, strumentazioni di lavoro, DPI marcate CE. Numerose sono le sentenze della Corte di cassazione che hanno sanzionato i datori di lavoro per non aver verificato la conformità delle macchine, attrezzature di lavoro e DPI, una per tutte, Cassazione penale n. 45335 del 5 dicembre 2008.

Un nuovo fronte si è però aperto, che vede coinvolto il “committente” dei lavori. Questi, secondo il nuovo indirizzo della giurisprudenza, è il “garante della sicurezza dei lavoratori autonomi incaricati di svolgere una prestazione, allorquando non vi siano i requisiti della prestazione d’opera …” (Cassazione Penale Sez. IV - n. 25278 del 20 giugno 2008).

La sintesi di quanto esposto, porta a concludere che le norme esistenti danno precise indicazioni riguardo non solo all’obbligo di marcare CE i dispositivi anticaduta, ma anche alle modalità con cui effettuarla. Ulteriore conseguenza è quella che gli acquisti o l’indicazione progettuale di prodotti non conformi (non marcati CE) espone Datore di lavoro, Coordinatore (il progettista nell’ipotesi di assenza del coordinatore) e committente, ognuno per la propria competenza, al rischio di gravi sanzioni penali e certamente all’obbligo di risarcimento del danno nei casi in cui dovessero verificarsi infortuni.

Dott. Isidoro Ruocco
Responsabile di Trentino Sicurezza