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Coronavirus: in cosa consiste l’aiuto sul fronte fiscale?

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Coronavirus: in cosa consiste l’aiuto sul fronte fiscale?
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizione alle proprie strutture di dare applicazione alle misure contenute in un apposito decreto del Mef

Il Coronavirus sta mettendo in difficoltà una buona parte del nostro Paese. Non tanto sul piano della salute, con il numero dei contagiati che resta limitato, quanto su quello economico, con attività chiuse, altre soggette a restrizioni e altre ancora messe in ginocchio dalle paure, spesso infondate, della popolazione. Lo Stato interviene e aiuta chi vive nella zona rossa. Come? Andiamo a scoprirlo.

A seguito di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizione alle proprie strutture di dare applicazione alle misure che dispongono la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei Comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, nelle zone interessate sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.

Chi sono i contribuenti interessati?

Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei Comuni individuati dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.

Quali sono gli adempimenti e i versamenti sospesi?

Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi Comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.