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Dall’Agenzia delle Entrate un chiarimento sul Sismabonus

Antisismica di
I soggetti Ires possono usufruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione

L’Agenzia delle Entrate fornisce con la risoluzione n. 22/E il chiarimento a un dubbio relativo al Sismabonus. I soggetti Ires possono usufruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione.

Un bonus che punta a rendere gli edifici sicuri - Il Dl 63/2013, modificato da ultimo dalla legge 232/2016, prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Possono accedere all’agevolazione sia i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), sia i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), a patto che le costruzioni interessate dall’intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo a queste ultime, con la circolare 29/2013, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Con la nuova risoluzione, l’Agenzia specifica che, essendo il Sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone, l’agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l’edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

Come si applica il Sismabonus - La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.