Decreto Destinazione Italia, primo via libera dalla Camera. Ecco tutte le novità

Edilizia di Marco Zibetti
Prevista la definizione di precise condizioni per il pagamento diretto della stazione appaltante, tema sul quale un Odg impegna il Governo a ridefinire la responsabilità solidale dell’appaltatore


L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 145/2013 recante “interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” (DDL 1920/C - Relatori l’On. Itzhak Yoram Gutgeld del Gruppo parlamentare PD e l’On. Raffaello Vignali del Gruppo parlamentare NCD), con alcune modifiche al testo del Governo.
 
Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti, alcune delle quali recepiscono quanto auspicato dall’ANCE:
 
- viene riformulata la disposizione del testo che modifica l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
In primo luogo vengono modificate le condizioni in presenza delle quali viene concessa tale facoltà: non più “condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto” bensì nei casi di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertate dalla stazione appaltante.
Possono beneficiare del suddetto pagamento diretto - che ora può avvenire solo dopo aver sentito l'affidatario - anche le mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori.
Anche con riguardo al pagamento diretto - previsto dal testo - in pendenza della procedura di concordato preventivo (con continuità aziendale come precisato in corso d’esame) viene ampliato il novero dei soggetti a cui la stazione appaltante può pagare le prestazioni eseguite e viene specificato che i pagamenti devono avvenire secondo le determinazioni del Tribunale competente.
Viene, altresì, previsto che la stazione appaltante nei suddetti casi di crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, deve pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari;
 
- viene integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale di cui all’art.186-bis del R.D. 267/1942. In particolare, si prevede che successivamente al deposito del ricorso la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale;
(Art. 13)
 
- viene precisato che il pagamento della sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE nel termine di 45 giorni;
 
- viene abrogato l’art. 1, comma 139, della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che rinviava l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici;
 
- viene previsto che, ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe due, così come definita dalla norma europea, o superiore;
 
- vengono escluse dall’obbligo di riportare negli annunci di vendita o locazione gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente ai sensi dell’art. 6, c.8 del Dlgs 192/2005, le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l’anno;
 
- viene eliminata la norma del testo che escludeva le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall’elenco delle innovazioni che potevano essere decise dalla maggioranza semplice dell’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, del Codice Civile, richiedendo, pertanto, per tali innovazioni, la maggioranza qualificata;
 
- vengono apportate modifiche e integrazioni al Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013);
 (Art. 1)
 
- viene previsto, a favore delle imprese femminili, che una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, venga destinata alla Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità istituita presso il medesimo Fondo;
(Art. 2)
 
- vengono modificate le disposizioni del testo in materia di ricerca e sviluppo, prevedendo che il credito d’imposta a favore delle imprese che investono nelle predette attività sia istituito a valere non solo sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 ma anche sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 183/1987;
 
- viene previsto che il predetto credito d’imposta venga riconosciuto a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni indipendentemente dalla forma giuridica (anziché come previsto dal testo iniziale a tutte le imprese indipendentemente dalla dimensione aziendale);
 
- viene ampliata la gamma dei soggetti destinatari del credito d’imposta (includendo anche consorzi e reti di impresa che effettuano attività di ricerca, sviluppo e innovazione), nonché le attività ammissibili al credito (includendo anche la creazione di nuovi brevetti);
 (Art. 3)
 
- viene affidato alle società in house, in luogo dell’attuazione dei progetti di bonifica (come previsto dal provvedimento), la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei medesimi. Viene, inoltre, disposto che sulle aree di proprietà pubblica, o nel caso di interventi ad iniziativa pubblica, le società in house devono attivare procedure ad evidenza pubblica per l’attuazione degli interventi, ferma restando la possibilità di gestione in house come disciplinata dalla normativa europea;
 
- vengono modificati gli allegati del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) al fine di escludere dal novero delle opere sottoposte a valutazione ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni ivi elencate, quelle di confinamento fisico finalizzati alla messa in sicurezza dei siti inquinati;
 
- vengono introdotte misure urgenti al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e di Brescia-Caffaro;
 (Art. 4)
 
- viene previsto che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
 
- viene previsto che, a partire dal 30 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo rende pubblico presso apposito spazio web il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese;
 (Art. 5)
 
- viene precisato che l’erogazione dei benefici per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle PMI può avvenire anche nell’ambito della pianificazione degli interventi del Fondo di sviluppo e coesione e del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
 
- vengono inseriti tra gli accordi ed i contratti pubblici che vengono fatti salvi dall’obbligo di sottoscrizione con modalità elettronica purché stipulati dal 1 gennaio 2013 alla data di entrata in vigore del suddetto obbligo, anche gli accordi di programma regionali per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all’art. 5bis del D.Lgs 502/1992;
 
- viene previsto anche per lo scavo d’installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni l’applicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 1° ottobre 2013 recante le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
 
- viene demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione di ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture digitali a banda larga e ultralarga anche modificative rispetto a quelle del decreto del 1° ottobre 2013;
 (Art. 6)
 
- viene fornita un’interpretazione autentica dell’articolo 111, comma 2, del R.D. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sull’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo al fine di precisare che sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva a condizione che la proposta, il piano e la documentazione richiesta siano presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice; la procedura di concordato preventiva segua senza soluzione di continuità la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva;
 (Art. 11)
 
- viene previsto che la garanzia del Fondo istituito dall’art. 2 della L. 662/1996 per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che sottoscrivono obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese;
 
- viene disposto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità di cui al DM dell’Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il medesimo decreto sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione;
 (Art. 12)

- viene previsto che il CIPE pubblichi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in un'apposita sezione del sito web, un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte, con proprie delibere, dal CIPE medesimo;
 
- viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per il 2015 per l’indennizzo parziale, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere;
 
- nell’ambito delle misure per favorire l’accoglienza turistica viene previsto, in via subordinata, anche il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi, per un importo non inferiore ai 100.000 euro e non superiori ai 500.000 euro;
 
- a modifica dell’art. 114 del D.Lgs 285/1992 (Codice della strada) viene previsto l’esonero dalle prescrizioni ivi previste per la circolazione su strada delle macchine operatrici nei confronti dei carrelli qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico;
 (Art. 13)
 
- viene riscritta la norma sulle misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare. In particolare, viene confermato l’incremento del 30% delle sanzioni di cui all'art. 3 del DL 12/2002, convertito dalla L. 73/2012, previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prevista la duplicazione (anziché la decuplicazione) delle sanzioni amministrative prescritte per la violazione delle norme sulla durata massima dell’orario settimanale di lavoro di cui all’art. 18 bis del Dlgs 66/2003. Tale ultima misura si applica anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Le relative risorse vengono versate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
(Art. 14)

Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui il n. 58 (a firma dell’On. Salvatore Matarrese del Gruppo parlamentare SCpI) che - come auspicato dall’ANCE - impegna il Governo “a valutare l’opportunità di un intervento normativo volto a chiarire ovvero a ridefinire la portata del vincolo della responsabilità solidale dell’appaltatore nelle ipotesi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante al subappaltatore”.
 
Il decreto legge, che scade il 21 febbraio 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.


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