1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Decreto di recepimento della Direttiva 202020: buone notizie per il solare termico

Decreto di recepimento della Direttiva 202020: buone notizie per il solare termico

Energie rinnovabili di
5/5
votato da 1 persone
Valeria Verga, Segretario Generale Assolterm


Dopo un iter parlamentare durato più di due mesi, il 3 marzo è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Premesso che consideriamo molto importante lo sforzo fatto dal Governo per rispondere, da una parte, in modo efficace e tempestivo agli obiettivi vincolanti posti dalla Direttiva 2009/28/CE che ci impone di raggiungere il 17% di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e, dall'altra, di sistematizzare in un unico decreto una materia di per sé molto complessa, in questi mesi abbiamo avuto modo di fare i nostri rilievi rispetto a elementi di discontinuità che il Decreto, uscito dal CdM il 30 novembre dello scorso anno, introduceva rispetto alla legislazione vigente.

A iter legislativo concluso, ci fa piacere sottolineare come molte delle osservazioni fatte da Assolterm, siano poi confluite nella versione definitiva del Decreto.

In particolare, ci preme  sottolineare i seguenti elementi:

1. Obbligo di rinnovabili. Premesso che consideriamo interessante e lodevole la volontà di estendere l'obbligo di rinnovabili a tutti i consumi termici di un edificio, come previsto all'art. 9 del decreto, si ritiene fondamentale dare continuità alla legislazione nazionale vigente (D. Lgs. 311/06) e a quella regionale e comunale (regolamenti edilizi) che ne discende, mantenendo, in aggiunta all'obbligo di coprire con le fonti rinnovabili una certa percentuale dei fabbisogni termici complessivi, l'obbligo di coprire il 50% del fabbisogno di ACS con il solare termico o, quantomeno, con rinnovabili termiche. Nella versione definitiva del Decreto, infatti, nell'Allegato 3, è stato previsto “il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento": 2012-2013: 20%; 2014-2016: 35%; dal 2017: 50%. Al successivo comma si è inoltre aggiunto che "tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento".

2.Regimi di sostegno. Due gli elementi di positività introdotti nella versione approvata (v. Capo III del decreto):

- l'anticipazione al primo gennaio del 2012 dell'entrata in vigore degli incentivi previsti all'art. 26 ("Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni") che nella prima versione erano previsti per il gennaio del 2013;
- l'allungamento, sempre con riferimento ai suddetti incentivi, del periodo di diritto all’incentivo, non più fissato in 5 anni (come nella prima bozza del decreto). Viene infatti detto che tale periodo "non può essere superiore a dieci anni a decorrere dalla data di conclusione dell’intervento". A tal proposito, Assolterm ha già elaborato una proposta di “conto energia termico”, che remuneri il kWh termico prodotto sulla base di valori tabellari, che intende proporre al Ministero dello Sviluppo Economico in modo che sia adottato all'interno dei decreti attuativi previsti al comma 2 dell'art. 26.

3.Semplificazione amministrativa. Premesso che consideriamo molto importante dare regole chiare e semplici esplicitando in modo non ambiguo i casi in cui l'installazione di impianti solari termici è da considerarsi attività edilizia libera, non escludendo alcune tecnologie e/o applicazioni dalla semplificazione, riteniamo che il Governo, nell'ambito di questo decreto abbia fatto finalmente lo sforzo di mettere ordine nel quadro normativo vigente relativo alla semplificazione dei regimi autorizzativi per l'installazione di impianti solari termici in aree non vincolate, eliminando le discriminazioni tra diverse tecnologie e contemplando tutte le diverse possibilità di installazione (tetti a falda, tetti piani, facciate).



* Questo articolo è tratto da Comunicare Energia, N° 2 Mar-Apr 2011.

Comunicare Energia è il magazine multimediale e gratuito dedicato alle Energie da Fonti Rinnovabili e al Risparmio Energetico.

www.comunicareenergia.com