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Decreto liberalizzazioni: Iva solo per cessioni e locazioni di alloggi sociali

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Questo risulta dal testo definitivo, che, sotto questo profilo, appare del tutto differente da quello approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20 gennaio


Applicabilita` dell`IVA su opzione limitata alle sole cessioni e locazioni di alloggi sociali
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Questo risulta dal testo definitivo del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 - cd. ``Decreto liberalizzazioni e infrastrutture``- pubblicato sul S.O. n.18 alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, che, sotto questo profilo, appare del tutto differente da quello approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 20 gennaio.

Il testo varato dall`Esecutivo, infatti, attribuiva la facolta` di optare per l`imponibilita` ad IVA per tutte le cessioni di abitazioni effettuate dopo i 5 anni dall`ultimazione della costruzione, nonche` per le locazioni di fabbricati residenziali costruiti per la vendita.

Diversamente, la stesura definitiva del D.L. 1/2012 (in vigore dal 24 gennaio scorso) circoscrive l`opzione per l`applicazione dell`IVA alle sole cessioni e locazioni di alloggi sociali ed alle abitazioni rientranti nei piani di edilizia convenzionata, per le quali e` stato anche ``ampliato`` il regime di imponibilita` ad IVA.

In tutti gli altri casi, l`unica possibilita` di attenuare l`incidenza dell`IVA sui costi di costruzione si rintraccia nella facolta` di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni di cessione di abitazioni esenti da quelle imponibili ad IVA (finora riconosciuta alle sole operazioni di locazione).

Tuttavia, tale meccanismo appare insufficiente per superare le problematiche che, in termini di IVA, le imprese affrontano quando vendono abitazioni in esenzione da imposta.

Per questo, l`ANCE ha intrapreso le piu` opportune iniziative, affinche` la norma, prevista nella bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri e poi stralciata dal testo finale, venga reinserita in fase di conversione in legge del Decreto Legge 1/2012.

Rassicurazioni in tal senso sono giunte da fonti governative, affinche` si pervenga ad una soluzione in sede di varo finale del Provvedimento.

Confermata, invece, la misura che consente ai Comuni di ridurre l`aliquota IMU sino allo 0,38% per il cd. ``magazzino delle imprese edili``, al massimo per un triennio dall`ultimazione dei lavori. Il Provvedimento si trova ora all`esame del Senato (3110 A/S) per la conversione in legge.