Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 50/2026, che converte il Decreto Pnrr (decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19), arrivano conferme e precisazioni che incidono in modo diretto sul mondo dell’edilizia privata. Il provvedimento si inserisce nel percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e punta a snellire l’azione amministrativa, comprimere i tempi delle autorizzazioni e favorire alcuni interventi strategici, tra cui quelli legati all’edilizia universitaria. Un quadro complesso, che introduce modifiche operative destinate a incidere su più fronti.
Conferenza di servizi: accelerazioni e nuovi criteri decisionali
Tra gli interventi più rilevanti c’è la conferma della riforma della conferenza di servizi, con la stabilizzazione di alcune misure ‘accelerate’ già sperimentate negli anni scorsi. Vengono infatti ridotti i tempi di conclusione delle procedure, sia nella forma semplificata che in quella simultanea, e rafforzati strumenti come la riunione telematica conclusiva in caso di modifiche progettuali sostanziali e il cosiddetto ‘dissenso costruttivo’.
La legge introduce anche integrazioni volte a migliorare il coordinamento normativo con la legge 241/1990 e con le nuove disposizioni del DL 19/2026. In particolare, viene chiarito che, nella riunione telematica finale, la decisione dell’amministrazione dovrà basarsi sulle “posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti”.
Un altro passaggio significativo riguarda il regime transitorio fino al 31 dicembre 2026: per le opere finanziate da Pnrr e Pnc continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le regole accelerate introdotte nel 2020, che prevedono anche termini più brevi per gli enti preposti a tutele ambientali e paesaggistiche.
Ne consegue un doppio binario: per le opere Pnrr/Pnc resta attivo un regime più rapido, mentre per le altre procedure si applica la disciplina ordinaria aggiornata.
Silenzio-assenso: nuove regole e attestazioni digitali
Rilevanti anche le modifiche in materia di silenzio-assenso. La norma chiarisce i casi in cui l’istituto non può formarsi, ad esempio quando l’istanza non è pervenuta correttamente o risulta incompleta negli elementi essenziali.
Viene introdotto un sistema automatizzato, anche telematico, per certificare la formazione del silenzio-assenso. Nei procedimenti non digitalizzati, l’amministrazione dovrà comunque inviare l’attestazione via PEC o email.
Un’ulteriore novità prevede un termine perentorio di 10 giorni dalla maturazione del silenzio-assenso entro cui l’ente deve rilasciare l’attestazione. In caso di inerzia, sarà possibile sostituirla con una dichiarazione del privato o del tecnico abilitato.
Non passa invece la proposta di estendere esplicitamente queste semplificazioni al permesso di costruire, nonostante alcuni orientamenti giurisprudenziali recenti abbiano già aperto in tal senso. Resta quindi un quadro interpretativo ancora in evoluzione.
Edilizia universitaria: meno vincoli urbanistici
Sul fronte degli alloggi per studenti, la legge conferma misure di semplificazione già previste dal Pnrr. Per i cambi di destinazione d’uso finalizzati alla realizzazione di residenze universitarie, non sarà più necessaria l’approvazione di piani attuativi o strumenti urbanistici di secondo livello, quando previsti.
Gli interventi potranno essere realizzati tramite permesso di costruire convenzionato, soprattutto nei casi in cui siano richieste opere di urbanizzazione a supporto delle strutture esistenti da cedere al Comune.
Un intervento che punta a velocizzare la trasformazione del patrimonio immobiliare e ad aumentare l’offerta abitativa per gli studenti, riducendo i passaggi burocratici.
