Il Decreto Sviluppo contiene alcune misure fiscali di particolare interesse per il settore delle costruzioni.
In particolare, si segnalano in tema di:
1. Detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni residenziali
- l`eliminazione della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, sostituita dall`indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell`immobile oggetto di recupero e, per interventi effettuati direttamente dal detentore dell`immobile, gli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato, e gli altri dati richiesti al fine del controllo (probabilmente il codice fiscale del beneficiario, indicazione gia` presente). Tutti gli altri documenti (individuati da apposito provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate) dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori;
- l`eliminazione dell`obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l`esecuzione degli interventi agevolati.
2. Rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni agricoli
- la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore d`acquisto dei terreni edificabili e agricoli, posseduti da privati non esercenti attivita` commerciale alla data del 1° luglio 2011, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell`intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi entro il 30 giugno 2012;
- per coloro che si sono gia` avvalsi della facolta` di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio, sono riconosciute alternativamente:
o la possibilita` di detrarre dall`imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l`importo relativo all`imposta sostitutiva gia` versata. Al fine del controllo della legittimita` della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa,
o la possibilita` di chiedere il rimborso della imposta sostitutiva gia` pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell`art.38 del D.P.R. 602/1973), decorrenti dalla data di versamento dell`intera imposta o della prima rata relativa all`ultima rideterminazione effettuata. L`importo del rimborso non puo` essere comunque superiore all`importo dovuto in base alla nuova rideterminazione del valore effettuata;
o la possibilita` di richiesta di rimborso, con le stesse modalita` e termini, anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. In sostanza, viene riconosciuta la facolta` di rimborso anche per i contribuenti che abbiamo, nel passato, operato una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all`attuale rideterminazione. Anche questi potranno richiedere il rimborso dell`imposta sostitutiva gia` pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data di versamento dell`intera imposta o della prima rata relativa all`ultima rideterminazione effettuata. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia` decorsi 48 mesi dal versamento dell`imposta sostitutiva relativa all`ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso puo` essere comunque fatta entro il termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Oltre alle suddette misure, il ``Decreto Sviluppo`` contiene anche altre disposizioni di natura fiscale, tra le quali si evidenziano:
- un credito d`imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, per un importo pari al 50% dei costi salariali per durate differenziate a seconda che si tratti di ``lavoratori svantaggiati`` o di ``lavoratori molto svantaggiati``, ai sensi del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008;
- alcune norme di coordinamento dei controlli fiscali e contributivi e degli accessi presso le imprese, da parte delle Agenzia Fiscali, della Guardia di Finanza, dell`INPS e delle Amministrazioni locali;
- alcune modifiche all`art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge 122/2010) che, con efficacia dal 1° luglio 2011, prevede l`esecutivita` dell`atto di accertamento decorsi 60 giorni dalla data della notifica. Il presente decreto stabilisce che, in caso di richiesta da parte del contribuente di sospensiva dell`esecuzione dell`atto impugnato, l`esecuzione forzata e` sospesa fino all`emanazione del provvedimento che decide sull`istanza di sospensione, per un periodo massimo di 120 giorni dalla richiesta del contribuente;
- l`estensione del regime di contabilita` semplificata a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi, e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
- l`esclusione dell`obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate a favore di soggetti non iva di importo non inferiore a 3.000 euro, se il corrispettivo e` corrisposto con carte di credito, debito o prepagate;
- ulteriori modifiche al regime fiscale dei Fondi Comuni di Investimento Immobiliare.