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Detrazioni del 36% e 55%: sono operative le ritenute per le imprese

Lavori pubblici di
Dal 1° luglio, le banche e le Poste Italiane S.p.A., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione, devono operare una ritenuta del 10% a titolo d'acconto


L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 25 del D.L. 78/2010 (manovra economica), ha definito le modalità operative per la ritenuta alla fonte del 10% sull'importo dei bonifici relativi alle detrazioni del 55% e del 36%.

Ricordiamo che il citato art. 25, per contrastare il fenomeno di evasione di alcune imprese (ai fini delle imposte dirette e dell'IVA), ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2010, per le banche e le Poste Italiane S.p.A., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del 55%, di operare una ritenuta del 10% a titolo d'acconto delle imposte dovute dall'impresa destinataria del pagamento.

In base al provvedimento (prot. 94288/2010) emanato dal Direttore dell'Agenzia, le banche e le Poste Italiane S.p.A. sono tenute ai seguenti adempimenti:

- versare la ritenuta utilizzando l'apposito codice tributo;
- certificare al beneficiario l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non è previsto nessun ulteriore onere: dovrà effettuare i bonifici indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell'ordinante, come già previsto attualmente. Con l'emanazione del provvedimento, la ritenuta è pienamente operativa dal 1° luglio.