Sono state emanate le circolari sul Durc del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero del Lavoro, rispettivamente la n. 6/2012 del 31 maggio e la n. 12/2012 del 1 giugno.
Entrambi i documenti scaturiscono anche dagli interventi dell`Ance presso i suddetti dicasteri, al fine di chiarire e meglio specificare alcuni contenuti nevralgici per il settore, nonche` di dare indicazioni fondamentali agli operatori del sistema, per un migliore svolgimento delle dinamiche sottese agli appalti, soprattutto a seguito delle ultime novita` legislative introdotte con il D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, in materia di acquisizione d`ufficio del Durc da parte della pubblica amministrazione.
In tale contesto, sono state date importanti indicazioni per cio` che concerne l`acquisizione d`ufficio del documento unico di regolarita` contributiva, la sua non autocertificabilita`, la possibilita` per i privati di continuare a chiederlo in determinati contesti, la necessita` che a rilasciare il Durc siano solo le Casse Edili abilitate in tale senso.
In particolare, il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, alla luce delle novita` introdotte in tema di acquisizione d`ufficio del Durc, ha posto preliminarmente, nella circolare n. 6, la questione circa l`applicabilita` al medesimo della normativa in tema di certificazioni e, in particolare, della previsione di cui all`art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445/2000, cosi` come da ultimo novellato dalla L. n. 183/2011, che prevede l`apposizione sui documenti rilasciati ai privati della dicitura il presente certificato non puo` essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
In proposito, fermo restando le novita` in materia di acquisizione d`ufficio del Durc, entrambi i dicasteri hanno sottolineato, nelle rispettive circolari, la possibilita` per i privati di continuare a richiedere il Durc per specifiche procedure (vd ad es. art. 90 del T.U. sulla sicurezza), purche` sul certificato venga per l`appunto apposta la dicitura di cui sopra.
E` stata, inoltre, evidenziata la natura del Durc quale certificato, in quanto il medesimo possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla legge, pur rimanendo in ogni caso, come da sempre sostenuto dall`Ance e ribadito piu` volte dal Ministero del Lavoro, anche nella presente circolare n. 12, esclusa la possibilita` di autocertificarlo da parte del privato, contenendo dati al medesimo non disponibili.
E` stato, infatti, rammentato che la regolarita` contributiva non puo` ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non puo` essere oggetto di sicura conoscenza cosi` come avviene per gli stati, qualita` personali e fatti che, ai sensi dell`art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che la regolarita` contributiva e` il risultato di complesse valutazioni tecniche di natura contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio del Durc.
Per quanto concerne i casi esclusi dall`acquisizione d`ufficio da parte della P.A. e nei quali la stessa puo` procedere con i controlli di cui all`art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la circolare specifica che occorra fare riferimento esclusivamente alle fattispecie previste dalla normativa di settore in cui il privato puo` effettuare delle dichiarazioni sostitutive (vd. in particolare art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) per attestare la regolarita` contributiva che, pero`, nulla hanno a che vedere con l`autocertificazione della medesima.
A seguito di una specifica richiesta dell`Ance, il Ministero per la semplificazione ha sottolineato la necessita` che, negli appalti pubblici, al fine di evitare gravosi ritardi nei lavori e nei pagamenti alle imprese, la pubblica amministrazione proceda a richiedere il Durc in tempi rapidi. Un eventuale ritardo, infatti, si tradurrebbe in uno slittamento dei pagamenti con conseguente maggiore onerosita` degli stessi ed evidente responsabilita` erariale del dipendente incaricato. Rimane ferma la possibilita` per le imprese di verificare l`inoltro della richiesta di Durc da parte della pubblica amministrazione.
Sempre a seguito di un intervento mirato dell`Ance e nella scia del processo di dematerializzazione, le circolari nn. 6 e 12 hanno evidenziato la necessita` che l`acquisizione del Durc avvenga mediante i canali informatici, abbandonando le modalita` cartacee e che gli istituti procedano al rilascio esclusivamente mediante posta elettronica certificata.
Un altro importante risultato ottenuto, e` quello inserito nella circolare del Ministero del Lavoro in base al quale, confermando l`esclusione dal campo di applicazione della tutela della privacy delle persone giuridiche, il suddetto Dicastero ha chiarito che anche le Casse Edili abilitate potranno accedere alle informazioni concernenti le richieste di Durc ed i contenuti dei Durc conservate dagli Istituti (Inps e Inail).
Tale aspetto assume una particolare rilevanza alla luce del piu` volte denunciato fenomeno del rilascio di Durc per lavori edili solo da parte dell`Inps e dell`Inail. Come noto, alla richiesta di ripristinare la possibilita` per le Casse Edili di verificare detti Durc, gli Istituti avevano opposto la necessita` di tutelare la privacy delle imprese coinvolte.
Un ulteriore significativo sollecito proviene, poi, sempre dal Ministero del Lavoro che, nel rivolgersi alle stazioni appaltanti, le ha di nuovo invitate a tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse edili abilitate al rilascio del Durc e che pertanto rispettano i requisiti indicati dal Legislatore.
Il dicastero, infatti, riprendendo quanto gia` affermato nella nota di pari contenuto del 2 maggio scorso, ha affermato che eventuali certificazioni rilasciate da Casse Edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc, ancorche` dette Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilita` di rilasciare attestazioni di regolarita` nelle more della definizione dei procedimenti.